Buone notizie dalla Cassazione per i consumatori cattive per le banche.La prescrizione per richiedere gli interessi anatocistici decorre dalla chiusura del conto.

 

Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre, hanno finalmente posto dei paletti sul termine decennale di prescrizione per richiedere alla banca gli interessi anatocistici indebitamente pagati.
Secondo i Giudici della Suprema Corte la prescrizione decorre “dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto” ed inoltre sugli interessi maturati a debito del correntista non è legittima neppure la capitalizzazione annuale.
Gli Ermellini hanno respinto anche il motivo incidentale presentato dal correntista che lamentava la misura degli interessi appicati negli anni dall’istituto di credito.
“Sul punto della Prescrizione le Sezioni unite hanno chiarito una volta per tutte, dando più tempo ai clienti che presentano istanza per la resitutizione degli interessi anatocistici indebitamente versati che “dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto i1 saldo di chiusura dei conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.” Ma non basta. Sul fronte capitalizzazione degli interessi il Collegio esteso ha rafforzato un principio già sancito dal legislatore e secondo cui “l’interpretazione data dal giudice di merito all’art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d’interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l’interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad l’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna” fonte Debora Alberici.
Secondo Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” e fondatore dello “Sportello Dei Diritti”, tale sentenza certamente potrà invogliare migliaia e migliaia di correntisti a procedere per il recupero di quanto indebitamente percepito dalle banche in sede di capitalizzazione dgli interessi passi sui conti correnti.
 Lo “Sportello dei Diritti” rimane a disposizione dei cittadini per fornire assistenza gratuita per verificare l’esperibilità di azioni di recupero.
Lecce,  3 dicembre 2010 
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