La modifica e lo snellimento del gran parte dell’ormai celebre Decreto Pisanu e in particolare degli articoli 4 e 5

  , che imponevano ai titolari di bar, hotel, ristoranti e altre attività che forniscono un servizio di connettività wireless di “schedare” i loro utenti, ha suscitato, in maniera comprensibile, l’entusiasmo dei sostenitori italiani dell’accesso libero alla Rete, ma suscitato anche alcuni dubbi che forse saranno risolti solo nei prossimi mesi.

 

Con questo modifiche, infatti, non è chiaro come farà il titolare a collaborare con la Polizia postale o la Guardia di finanza in caso di indagini, né se il gestore possa essere ritenuto responsabile di eventuali attività illecite nella sua rete.

“Il venir meno dell’obbligo di identificazione degli avventori – chiarisce l’avvocato Guido Scorza, esperto di diritto della Rete – non comporta, naturalmente, un divieto per i gestori dei locali pubblici di ricorrere, comunque, a forme light di identificazione a scopo di autotutela”.

In futuro, quindi, il gestore di un bar potrebbe, ad esempio, identificare il cliente interessato ad accedere ad internet, attraverso il suo numero di carta di credito, mediante l’invio di una mail o tramite un numero di telefono a cui inviare un Sms con la password di accesso al Wi-Fi.

“Detto questo – continua Scorza – è bene precisare che la circostanza che una certa condotta sia stata posta in essere partendo da un certo Ip (poniamo quello del bar che ha fornito connettività), non è, di per sé, sufficiente a fare del gestore del bar il responsabile di una condotta illecita esattamente come la circostanza che una telefonata minatoria sia stata fatta partendo dal mio telefonino non basta a far sì che io sia condannato per tale telefonata”.
“E ciò perché – prosegue l’avvocato – nel diritto penale vige il principio di personalità dell’illecito con la conseguenza che, in assenza di una precisa norma che affidi al gestore del bar la custodia delle risorse di connettività come ipotizzato in Francia per l’Hadopi, il gestore del bar non può essere chiamato a rispondere delle condotte degli utenti”.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali per cui la fornitura di connettività costituisce l’attività principale, come gli Internet Point, alcuni commentatori ritengono che, malgrado la modifica del Decreto Pisanu, resterebbero in piedi gli obblighi previsti da un decreto del ministero dell’Interno datato 16 agosto 2005, in cui si impone ai gestori l’adozione di una serie di “misure fisiche e tecnologiche occorrenti per impedire l’accesso a persone non identificate”.

È quanto ad esempio sostiene nel suo blog un altro esperto di legislazione della Rete, l’avvocato Massimo Melica. Gli Internet point, inoltre, dovrebbero inoltre osservare gli stessi obblighi di registrazione dei dati dei grandi provider, conservando tutti i log per un periodo di dodici mesi.

In ogni caso, a prescindere da quelle che saranno le misure più idonee a garantire “un giusto equilibrio tra la libertà di comunicazione, lo sviluppo della new economy e idonei standard di sicurezza” che il tavolo tecnico del Parlamento individuerà nei prossimi mesi, è probabile che ai gestori dei servizi Wi-Fi convenga optare per soluzioni tecniche (come l’accesso tramite Hot Spot) che consentono di tenere separata la propria rete da quella in cui si offre il Wi-Fi pubblico. In questo modo sarà più facile monitorare il traffico web, autenticare in maniera univoca l’utente e rintracciarlo, se necessario.(www.lastampa.it )

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