La cantonata del “milleproroghe” e “anatocismo” viene confermata anche dalla Corte d’Appello di Ancona che conferma l’inapplicabilità della sciagurata norma “salvabanche”.

 

Riceviamo e diffondiamo l’ennesima decisione di una corte del Territorio nazionale, in particolare la Corte di Appello di Ancona, che conferma l’inapplicabilità della sciagurata norma “salva banche” di cui all’art. 2 comma 19  della legge 26/2/2011 n. 10 di conversione con modificazioni del decreto legge 29/12/2010 n. 225 inserita abusivamente dal governo nella legge di conversione del decreto “milleproroghe”.
Come ha più volte sostenuto Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti”, sotto la paventata tutela della stabilità del sistema bancario nazionale, l’attuale governo ha tentato di scippare i cittadini del diritto di ripetere le somme indebitamente percepite dalle banche e quindi di vedersi restituito il maltolto.
Dicevamo ha tentato perché tutte le decisioni successive all’entrata in vigore confermano la cantonata presa dal governo oltrechè per gli evidenti profili d’incostituzionalità della norma, addirittura anche per la sua totale inapplicabilità alle controversie nascenti ed in corso.
Così anche la Corte di Appello di Ancona con un’ordinanza del 03 marzo scorso che alleghiamo di seguito ha statuito quanto già circolava tra gli operatori del diritto, ribadendo la confusione in cui è incappato il presentatore del famigerato emendamento forse troppo preso dalla fretta di chiudere la faccenda con il decreto in scadenza per salvare la lobby delle banche per l’ennesima volta.
In particolare, la corte si sofferma sulla circostanza che secondo il legislatore con la novella di cui parliamo la prescrizione decorrerebbe dall’annotazione sul conto che è operazione meramente interna e non all’operazione di pagamento cui si riferiva la famosa sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.  24418 del 02 dicembre 2010 che aveva confermato il termine prescrizionale decennale decorrente proprio dal termine di pagamento e non dalla singola annotazione sul conto.
Peraltro, il giudice del gravame riconoscendo portata innovativa alla norma incriminata, stante la natura sostanziale della stessa e quindi non meramente processuale l’ha ritenuta applicabile alla controversia già decisa in primo grado.
Lecce,  17 marzo 2011

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.

Questo sito o gli strumenti di terze parti in esso integrati trattano dati personali (es. dati di navigazione o indirizzi IP) e fanno uso di cookie o altri identificatori necessari per il funzionamento e per il raggiungimento delle finalità descritte nella cookie policy. Puoi liberamente fornire, rifiutare o revocare il tuo consenso senza incorrere in limitazioni sostanziali e modificare le tue preferenze relative agli annunci pubblicitari in qualsiasi momento accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie. Dichiari di accettare l'utilizzo di cookie o altri identificatori ovvero di accettare le eventuali preferenze che hai selezionato, cliccando sul pulsante accetta o chiudendo questa informativa. maggiori informazioni

COOKIE POLICY

Questo sito utilizza i Cookies piccoli file di testo che vengono depositati sul vostro computer per ricordare le attività e le preferenze scelte da voi e dal vostro browser.

In generale, i cookie vengono utilizzati per mantenere le preferenze dell’utente, memorizzano le informazioni per cose come carrelli della spesa e forniscono dati di monitoraggio anonimi per applicazioni di terze parti come Google Analytics. Tuttavia è possibile disabilitare i cookie direttamente dal browser così come indicato di seguito.

Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" acconsenti al loro utilizzo.

Microsoft Internet Explorer
1. Selezionare “Strumenti” dalla barra delle applicazioni principale, quindi ‘Opzioni Internet’
2. Cliccare sulla scheda ‘Privacy’
3. Scegliere il livello di sicurezza dei cookie


Firefox
1. Selezionare “Strumenti” dalla barra delle applicazioni principale e in seguito “Opzioni”
2. Cliccare sulla scheda ‘Privacy’
3. Nella sezione “Cookie” deselezionare la casella “Accetta i cookie dai siti”


Google Chrome
1. Cliccare sull’icona della chiave e selezionare “Impostazioni”
2. Cliccare sul link “Mostra impostazioni avanzate”
3. Cliccare sul pulsante “Impostazioni dei contenuti” sotto ‘Privacy’
4. Modificare l’impostazione dei cookie: ‘Impedisci ai siti di impostare dati’
5. Cliccare sul pulsante ‘OK’


Opera
1. Selezionare “Impostazioni” nella barra delle applicazioni principale e selezionare “Preferenze”
2. Cliccare su ‘Avanzate’ e selezionare “Cookie”
3. Cliccare su ‘Non accettare mai i cookie’
4. Cliccare ‘OK’


Safari
1. Cliccare il pulsante ‘Strumenti’ dalla barra principale e selezionare “Preferenze”
2. Cliccare ‘Sicurezza’
3. Nella sezione ‘Accetta Cookie “, cliccare su ‘Mai ‘
4. Chiudere la finestra


Se il vostro Browser non è presente in questa pagina è possibile consultare il sito aboutcookies.org, che offre una guida per tutti i browser moderni.

Chiudi