Pronta la classificazione delle strutture alberghiere ed extralberghiere del Salento stilata dalla Confcommercio di Lecce.
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE:
Alberghi: strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e, eventualmente, vitto ed altri servizi accessori, in camere, suites e unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile. (fonte normativa: Legge Regionale 11/1999, Titolo I)
Residenze turistico-alberghiere: strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costruite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. (fonte normativa: Legge Regionale 11/1999, Titolo I)
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE:
Affittacamere: strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari (come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio). (fonte normativa: Legge Regionale n. 11/1999, Titolo V)
Aziende agrituristiche: attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art.2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali e di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. (fonte normativa più recente: Legge dello Stato n. 96/2006; altra fonte normativa: Legge Regionale n.34/1985)
Bed & Breakfast: attività ricettiva consistente nell’offerta del servizio di alloggio e prima colazione da parte di chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti. (fonte normativa: Legge Regionale n.17/2001)
Campeggi: strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. (fonte normativa: Legge Regionale n. 11/1999, Titolo II)
Case e appartamenti per vacanze: immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l’affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari. In questa categoria rientrano anche le Residenze turistiche o Residence: esse sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario. (fonte normativa: Legge Regionale n. 11/1999, Titolo IV)
Case per ferie: strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. (fonte normativa: Legge Regionale n. 11/1999, Titolo V)
Ostelli della gioventù: strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani di età non superiore a venticinque anni. Negli ostelli della gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base, anche la disponibilità di strutture e di servizi finalizzati all’appagamento di finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione. (fonte normativa: Legge Regionale n. 11/1999, Titolo III)
Villaggi turistici: strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse, quali appartamenti, bungalows, villette e simili, dotate di tutti i servizi. (fonte normativa: Legge Regionale n. 11/1999, Titolo II)- (SudNews)