Quando la condotta descritta dalla norma è realizzata attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, quali internet, posta elettronica, chat, sms e messaggistica istantanea, si parla di cyberstalking.

Il panorama legislativo in materia appare abbastanza scarno, in quanto la normativa di riferimento prende in considerazione non è tanto la condotta in quanto tale, quindi il comportamento oggettivo, quanto piuttosto il danno psicologico causato nella vittima, dunque un elemento puramente soggettivo. Lo stato d’ansia permanente e il fondato timore cui la norma in questione fa riferimento perché si possa contestare il reato di stalking sono infatti situazioni prettamente psicologiche, difficili da accertare data l’essenza puramente soggettiva.
Se però la legge pecca nell’indicazione di criteri oggettivi, ai fini di una corretta analisi, la giurisprudenza non ignora la problematica.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, V sez. penale con sentenza n. 24 giugno 2011, n. 25488 che ha ribadito la rilevanza del reato di stalking confermando, nei confronti di un giovane, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex ragazza convivente, vittima di atti persecutori.
Nel caso in esame, l’imputato, dopo che la vittima aveva interrotto la convivenza, si era reso responsabile di continui messaggi inviati tramite il social network Facebook contenenti minacce ed ingiurie e non contento aveva violato il domicilio della vittima e percosso la stessa cagionandole lesioni.
Secondo i giudici di piazza Cavour, nel caso specifico, i messaggi inviati tramite Facebook possono integrare il reato di stalking. Inoltre la parte offesa è da ritenere attendibile non solo per l’esistenza di più certificati medici diversi da quello di cui il ricorrente lamenta l’irrilevanza, ma anche per gli apporti provenienti dalle dichiarazioni della madre della vittima sui messaggi telefonici ricevuti dalla figlia e sulla manifestata paura della stessa di uscire dall’abitazione, oltre che dalla constatazione delle effettive lesioni prodotte ai danni della ragazza.
La sentenza assume rilevanza per la puntuale configurazione del reato di stalking da parte della S.C. che viene definito dall’art. 612-bis del c.p. come quel reato commesso da “chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.
Tale importante decisione, secondo Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti”, la previsione di questo reato assume una particolare delicatezza anche alla luce dell’attuale era tecnologica. Difatti, come nel caso di specie, i temuti atti persecutori possono essere realizzati non solo con il telefono o lettere anonime, ma utilizzando le nuove tecnologie e quindi tramite i social network, per posta elettronica, con la messaggistica istantanea e strumenti affini. Inoltre la vittima può essere perseguitata controllandone i movimenti tramite la rete (si pensi a chi fa parte di un social network o ha un proprio blog o è iscritto a newsgroup, mailing list, ecc.).
Purtroppo gli strumenti del web 2.0 proprio perché dotati di una maggiore interattività che consente uno scambio di informazioni più dinamico tra gli utenti, nascondono delle insidie che possono essere sfruttate da malintenzionati ai danni di vittime del tutto inconsapevoli.
Lecce, 13 luglio 2011                                                                                 Giovanni D’AGATA

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.

Questo sito o gli strumenti di terze parti in esso integrati trattano dati personali (es. dati di navigazione o indirizzi IP) e fanno uso di cookie o altri identificatori necessari per il funzionamento e per il raggiungimento delle finalità descritte nella cookie policy. Puoi liberamente fornire, rifiutare o revocare il tuo consenso senza incorrere in limitazioni sostanziali e modificare le tue preferenze relative agli annunci pubblicitari in qualsiasi momento accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie. Dichiari di accettare l'utilizzo di cookie o altri identificatori ovvero di accettare le eventuali preferenze che hai selezionato, cliccando sul pulsante accetta o chiudendo questa informativa. maggiori informazioni

COOKIE POLICY

Questo sito utilizza i Cookies piccoli file di testo che vengono depositati sul vostro computer per ricordare le attività e le preferenze scelte da voi e dal vostro browser.

In generale, i cookie vengono utilizzati per mantenere le preferenze dell’utente, memorizzano le informazioni per cose come carrelli della spesa e forniscono dati di monitoraggio anonimi per applicazioni di terze parti come Google Analytics. Tuttavia è possibile disabilitare i cookie direttamente dal browser così come indicato di seguito.

Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" acconsenti al loro utilizzo.

Microsoft Internet Explorer
1. Selezionare “Strumenti” dalla barra delle applicazioni principale, quindi ‘Opzioni Internet’
2. Cliccare sulla scheda ‘Privacy’
3. Scegliere il livello di sicurezza dei cookie


Firefox
1. Selezionare “Strumenti” dalla barra delle applicazioni principale e in seguito “Opzioni”
2. Cliccare sulla scheda ‘Privacy’
3. Nella sezione “Cookie” deselezionare la casella “Accetta i cookie dai siti”


Google Chrome
1. Cliccare sull’icona della chiave e selezionare “Impostazioni”
2. Cliccare sul link “Mostra impostazioni avanzate”
3. Cliccare sul pulsante “Impostazioni dei contenuti” sotto ‘Privacy’
4. Modificare l’impostazione dei cookie: ‘Impedisci ai siti di impostare dati’
5. Cliccare sul pulsante ‘OK’


Opera
1. Selezionare “Impostazioni” nella barra delle applicazioni principale e selezionare “Preferenze”
2. Cliccare su ‘Avanzate’ e selezionare “Cookie”
3. Cliccare su ‘Non accettare mai i cookie’
4. Cliccare ‘OK’


Safari
1. Cliccare il pulsante ‘Strumenti’ dalla barra principale e selezionare “Preferenze”
2. Cliccare ‘Sicurezza’
3. Nella sezione ‘Accetta Cookie “, cliccare su ‘Mai ‘
4. Chiudere la finestra


Se il vostro Browser non è presente in questa pagina è possibile consultare il sito aboutcookies.org, che offre una guida per tutti i browser moderni.

Chiudi