Come noto, l’art.193 del TUEL, prevede al comma 2 che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 Settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provveda con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. 

 

In tale sede il Consiglio Comunale da atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art.194.

Lo stesso art.194 elenca, tra gli altri debiti da riconoscere:

a) sentenze esecutive; d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e dell’art.191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento dell’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

È utile, inoltre, sottolineare che la Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Puglia – con delibera n.123/2010 riguardante l’analisi della relazione al Rendiconto 2008 del Comune di Nardò, tra l’altro recita: “i principi generali dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli Enti locali sia di evidenziare con TEMPESTIVITÀ le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare TEMPESTIVAMENTE e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione, modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti.

Quindi, per quanto sopra evidenziato, è necessario che entro il 30 Settembre il Consiglio Comunale di Nardò, oltre ad esprimersi sui debiti fuori bilancio di cui alla fattispecie del citato art.194 del TUEL (che per inciso, non sono solo quelli su sentenza), si determini anche sul debito fuori bilancio per circa 1.500.000 di euro già riconosciuto con sentenza esecutiva (il Comune di Nardò è rimasto contumace) per degli espropri effettuati dal Comune tra gli anni ’80 e ’90.

È giusto il caso di evidenziare che tale sentenza non è ancora stata notificata presso il Comune per un errore materiale che, a quanto ci risulta, è stato già corretto e di conseguenza la sentenza dovrebbe essere notificata a brevissimo.

Pertanto il Dirigente del Settore I e il Segretario Generale, che dovrebbero essere a conoscenza di tale responso giudiziario della Sentenza n. 17 del 2011 della Corte di Appello di Lecce ma che, in ogni caso, vengono informati attraverso la presente, anche alla luce della delibera della Corte dei Conti sopracitata, sono invitati a prendere atto del debito  di cui sopra, ascrivendolo tra quelli da portare in Consiglio Comunale.

   Nardò lì 19/09/2011

 

Mino Natalizio Coord. Noi X Nardò

Paolo Maccagnano Consigliere Comunale

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