Nel mese di agosto è stata pubblicata sul B.U.R.P. la delibera di Giunta n. 1663/2011 con cui la Regione Puglia si è dotata del Piano regionale delle coste.

 

  
La predisposizione di quest’importante strumento di pianificazione urbanistica, atteso da anni, apre nuovi scenari per lo sviluppo turistico dei Comuni costieri della Regione e, in particolare, del nostro Salento.
E’ noto, infatti, che con la L.R. n. 17 del 23.6.2006 (art. 17), fino all’approvazione del Piano regionale delle coste, ai Comuni non era consentito rilasciare nuove concessioni demaniali, ma solo rinnovare quelle esistenti. 
Anche il TAR Puglia, Sezione di Lecce, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno di provvedimenti di diniego formulati in tal senso dalle Amministrazioni Comunali, aveva evidenziato che, in base alla normativa regionale vigente, il rilascio di nuovi titoli concessori era subordinato all’approvazione del suddetto strumento urbanistico regionale.
Tuttavia, lo stesso Tribunale amministrativo leccese aveva rimarcato sia il “carattere transitorio” della disciplina di cui all’art. 17 della L.R. 17/2006 e del divieto ivi previsto di rilasciare nuove concessioni demaniali in attesa del Piano regionale delle coste, sia gli evidenti ritardi in cui era incorsa la Regione nella redazione dello stesso Piano e, in particolare, la “condotta omissiva dell’amministrazione o meglio degli organi regionali  deputati alla adozione/approvazione del suddetto strumento di piano”.
Invero, l’iter di formazione del Piano regionale è stato lento e farraginoso.
Certo è, però, che tutti i Comuni sono stati messi nelle condizioni di partecipare, presentando apposite osservazioni allorquando hanno ritenuto che il Piano predisposto dalla Regione non rispondesse pienamente alle esigenze del proprio territorio: sono state, infatti, presentate nei termini assegnati n. 32 osservazioni da parte dei Comuni pugliesi (tra cui non configura quello di Nardò). Tutte le osservazioni presentate sono state esaurientemente riscontrate dalla Regione che, in tal modo, ha concluso la fase partecipativa con i singoli Comuni. Di tanto v’è prova nella stessa delibera di Giunta n. 1663/2011, con cui la Regione si è dotata in via definitiva del Piano, in cui si legge che: “con deliberazione n. 12 del 19.1.2010, la Giunta regionale ha preso atto delle conclusioni della fase di presentazione delle osservazioni, ha proceduto all’approvazione delle controdeduzioni e della conseguente rielaborazione delle Norme Tecniche di Attuazione”.
Non è più prevista l’approvazione definitiva del Piano da parte del Consiglio Regionale, ma solo “l’acquisizione del parere della Commissione consigliare competente per materia, da esprimersi”, peraltro, “entro il termine di 30 giorni, decorso il quale detto parere si intende favorevole”.
Esaurito dunque l’iter di formazione del Piano regionale delle coste, ora ai Comuni è consentito rilasciare nuove concessioni demaniali ed assentire, ove conformi alla disciplina urbanistica vigente, nuovi stabilimenti balneari.
Ciò è possibile anche nel Comune di Nardò.
In primo luogo in quanto, per effetto della variante al P.R.G., di recente approvata con le delibere di C.C. 52 del 2010 e di G.R. n. 1265 del 2009, la disciplina urbanistica vigente nel territorio neretino consente, in determinati siti, di assentire nuove strutture a servizio della balneazione.
In secondo luogo in quanto il Comune di Nardò è già dotato di un piano comunale delle Coste (approvato con delibera di C.C. n. 123/2005) che prevede, in diversi siti, pedane a terra, stabilimenti balneari e lidi attrezzati. 
Se è vero, poi, che la L.R. 17/2006 stabilisce che, a seguito dell’approvazione del Piano Regionale delle coste, ai singoli Comuni spetta adeguare, ove difformi, i propri piani comunali a quello predisposto dalla Regione, è altresì indubbio che, ad oggi, la suddetta delibera di C.C. n. 123/2005 ed i siti previsti per le strutture balneari non è mai stata revocata, né modificata e/o sospesa e, dunque, è pienamente valida ed efficace.
Peraltro, il piano delle coste, di cui il Comune si è già dotato nell’anno 2005, è espressamente previsto e fatto salvo dalla stessa L.R. n. 17/2006 che, all’art. 4, co. 1, stabilisce che: “ai principi e alle norme del PRC devono essere conformati i Piani comunali delle coste (PCC), ancorchè approvati e/o predisposti per effetto di norme regionali previgenti”.
Né si comprenderebbe un’eventuale decisione di predisporre un piano comunale delle coste ex novo, giacchè andrebbero giustificati: a) le carenze tecniche del piano delle coste già elaborato ed approvato nel 2005; b) i compensi già pagati ai tecnici in passato incaricati di elaborare l’attuale piano comunale; c) le ulteriori spese da sopportate per il nuovo incarico da conferire per l’elaborazione del nuovo piano.
In conclusione, la Regione, sia pur con notevole ritardo, ha fornito ai Comuni una chance per incentivare lo sviluppo turistico ed economico dei propri territori. Spetta ora ai Comuni cogliere quest’occasione e sfruttarla a dovere.
 Avv. Paolo Gaballo

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