In nome e per conto della Kaikko s.r.l., con riferimento all’articolo pubblicato in data odierna sulla Gazzetta del Mezzogiorno e alle dichiarazione rilasciate dall’assessore all’urbanistica del Comune di Nardò, Vi invio in allegato le repliche da parte della mia assistita in ordine alla sua domanda di rilascio di concessione demaniale ai fini della realizzazione di uno stabilimento balneare.
Le dichiarazioni dell’assessore all’urbanistica sul giudizio instaurato dalla società che rappresento impongono le seguenti repliche.
L’interpretazione data alla sospensiva concessa dal TAR Lecce è errata e fuorviante.
In assenza di un piano comunale delle coste, approvato in via definitiva, l’Amministrazione è tenuta ad istruire i progetti presentati per il rilascio di concessioni demaniali; non può, invece, subordinare il rilascio delle concessioni a dei bandi pubblici, che non sono previsti dalla legge regionale.
In questa fase, infatti, la legge regionale 17/2006 e il codice della navigazione stabiliscono che l’Ufficio deve pubblicare la domanda presentata dall’interessato per la singola area. Solo in caso di domande concorrenti su quella specifica area, occorre effettuare una comparazione tra le domande, “valutando le caratteristiche dei progetti in ordine alla tutela del paesaggio”. Non è previsto, invece, alcun bando, soprattutto se l’Amministrazione non è ancora riuscita a dotarsi del Piano delle coste.
Questi principi di diritto sono stati affermati da oltre un anno dal TAR Lecce e, con specifico riferimento al Comune di Nardò, sono ribaditi con la sentenza dello scorso 13 ottobre e con l’ordinanza cautelare di pochi giorni fa.
Quest’ordinanza, in particolare, è stata emanata con riferimento alla delibera con cui la Giunta il 16 ottobre aveva bloccato l’istruttoria delle domande per il rilascio di concessioni, annunciando che sarebbero state assegnate nel 2015 con dei bandi.
Il giorno prima dell’udienza il Sindaco e l’assessore “cambiavano rotta”, stabilendo, con una direttiva, che i bandi sarebbero stati pubblicati entro 15 giorni, cioè entro Natale!
Il TAR, però, “ritenuta la sussistenza del fumus di fondatezza della domanda”, ha sospeso l’efficacia della delibera, ribadendo che, anche in assenza del piano coste, il Comune può rilasciare concessioni demaniali, dopo aver istruito i progetti e svolto la comparazione in caso di domande concorrenti sulla singola area.
Il TAR ha, altresì, chiarito che la Giunta non poteva rinviare l’istruttoria dei progetti a dei bandi nel 2015, viste le “ovvie ricadute ovvie ricadute negative, anche in termini economici, derivanti dall’impossibilità di programmazione di adeguati investimenti, in presenza di situazione di incertezza derivante dal congelamento sine die delle istanze del tipo di quelle in esame”.
Ora, il Comune è obbligato ad eseguire la decisione del TAR; infatti vi è scritto che “la presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione”.
L’ufficio, pertanto, è tenuto a pubblicare l’avviso di presentazione della domanda della mia assistita ed istruire il progetto, come ha già fatto, peraltro, in casi analoghi. Inevitabile, in caso contrario, una richiesta risarcitoria per il ritardo e il mancato guadagno.
Avv. Paolo Gaballo
legale Kaikko s.r.l.
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