Non c’è che dire in campagna elettorale un po’ tutti meno i “silenti portanduci” diventano dotti sull’argomento condotta fognaria e utilizzo delle acque depurate a tabella 4. L ‘ex sindaco,ex parlamentare e ora mentore di Italia Unica si cimenta con un contributo di pensiero accademico(N.d.r)
L’AQP, pur consapevole che le nuove e sofisticate tecnologie di cui l’industria dispone consentono di riciclare i reflui trasformandoli in nuovi materiali fino al punto da diventare importanti risorse per il territorio, continua a sostenere il suo scellerato progetto.
Si resta sconcertati nel prendere atto che la Regione Puglia fino ad oggi non si sia preoccupata di entrare nel merito della proposta progettuale ed abbia accettato supinamente quanto deciso dall’AQP: un progetto clichè che oltre ad essere antiquato e avulso dal contesto territoriale e paesaggistico dei luoghi interessati è anche di forte impatto ambientale.
Le acque reflue recuperate dopo la fase di depurazione possono essere riusate per l’irrigazione o per alcuni usi civili e industriali, secondo modalità e caratteristiche di qualità stabilite dalle normative nazionali e regionali a tutela della salute pubblica e del buon uso di una risorsa ambientale così preziosa.
Le norme di riferimento sono quelle dettate dal decreto 12 giugno2003, n. 185 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152(GU n. 169 del 23 luglio 2003).
Il decreto 185/2003 che mi ha visto direttamente impegnato nel corso del suo iter parlamentare quale componente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati disciplina il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane e industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d’uso e dei relativi requisiti di qualità.
Il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale,evitando alterazioni agli ecosistemi,al suolo e alle colture,nonché rischi igienico-sanitari perla popolazione esposta, e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza nonché delle regole di buona prassi industriale e agricola.
Ai fini del corretto inquadramento delle problematiche connesse al riutilizzo diretto delle acque reflue occorre avere a riferimento i seguenti presupposti previsti dal decreto:
a) il riutilizzo deve essere inteso come l’impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d’uso,per mezzo di una rete di distribuzione,in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea;
b) il recupero deve intendersi come l’operazione di riqualificazione di un’acqua reflua,mediante adeguato trattamento depurativo, al fine di renderla adatta alla distribuzione per specifici riutilizzi.
Le destinazioni d’uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono:
• irriguo: per l’irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano e animale sia a fini non alimentari,nonché per l’irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o sportive;
• civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l’alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l’alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione dell’utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, a eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici
• industriale: come acqua antincendio,di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con l’esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.
Riguardo ai requisiti di qualità per il riutilizzo o irriguo o civile il decreto prevede che le acque reflue recuperate debbano essere conformi a specifiche valori limite dei para-metri chimico-fisici e microbiologici riportati nella tabella allegata al decreto medesimo. In caso di riutilizzo industriale, le parti interessate dovranno concordare limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo.
E’ opportuno tra l’altro tenere presente che il decreto non disciplina l’utilizzo delle acque superficiali per scopi irrigui; i valori limite previsti dalla norma non rappresentano standard di qualità delle acque superficiali usate per l’irrigazione in campo agricolo. Gli stessi trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui l’acqua reflue recuperata, attraverso una rete di trasporto/distribuzione dedicata (reti in pressione o canali a esclusivo uso irriguo), venga direttamente utilizzata per irrigazione delle colture intensive ed estensive.