Nardò,12 febbraio_ Con la pronuncia n. 414/2019 il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Lecce Caterina Stasi ha stabilito nei giorni scorsi un importante principio in materia di responsabilità per danni causati dagli animali randagi. La sentenza, infatti, ha rigettato l’appello di un cittadino che aveva chiamato in causa Comune di Nardò e Asl per un ingente risarcimento preteso a seguito di un sinistro avvenuto qualche anno fa lungo una strada extraurbana in territorio neretino e causato dall’impatto con un cane.

Per il giudice non può essere la mera inosservanza dell’obbligo giuridico (in capo alla Asl) di provvedere alla cattura dell’animale randagio a integrare la colpa rispetto a un fenomeno, quale quello del randagismo, la cui prevenzione totale si sottrae ai parametri della condotta esigibile non potendo del tutto essere impedito che un animale randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento nel territorio (a meno che – ma non è il caso in questione – l’ente preposto abbia colpevolmente omesso di attivarsi per la cattura nonostante specifiche e ripetute segnalazioni della presenza abituale dell’animale). Così come l’esistenza di un obbligo giuridico alla costruzione e gestione dei canili sanitari per l’accoglienza dei cani randagi (in capo al Comune), resta estraneo alla funzione tipica della prevenzione dei rischi derivanti dal randagismo, in quanto non comporta l’obbligo dell’attività di recupero, ma solo quella di accoglienza. Il Comune, in sostanza, non avendo un obbligo di recupero dei cani, è sprovvisto di legittimazione passiva in questa fattispecie di responsabilità civile. Ma il ragionamento del giudice arriva anche ad evidenziare che le circostanze del sinistro, avvenuto su strada extraurbana che “taglia” campagne e fondi privati, comportano un allargamento dell’alveo del principio di autoresponsabilità dell’utente della strada, che ha l’onere di adeguare la propria condotta di guida (e la velocità) alle concrete caratteristiche spazio-temporali del luogo, in modo da poter tempestivamente evitare l’impatto con animali randagi o selvatici. Il cittadino è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite.

“Riteniamo si tratti dell’affermazione di un principio giustissimo – commenta il consigliere con delega al Randagismo Gianluca Fedeleperché cancella il meccanismo di automaticità nel riconoscimento della responsabilità degli enti pubblici nei casi di sinistri provocati dai randagi, di cui qualcuno purtroppo approfitta causando autentici salassi per i bilanci dei Comuni. È una sentenza che tiene conto finalmente della complessità del fenomeno del randagismo, sul quale ad esempio l’amministrazione comunale, supportata dal valido contributo della Polizia Locale, sta facendo un lavoro molto profondo e sta ottenendo risultati piuttosto confortanti, in termini di decoro, di salute degli animali e di serenità delle famiglie. È evidente che Asl e Comuni hanno una responsabilità importante sui randagi e sugli effetti che la presenza degli animali possono avere per la sicurezza stradale, ma è importantissimo poter escludere una colpa automatica degli stessi in caso di sinistri”.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.

Questo sito o gli strumenti di terze parti in esso integrati trattano dati personali (es. dati di navigazione o indirizzi IP) e fanno uso di cookie o altri identificatori necessari per il funzionamento e per il raggiungimento delle finalità descritte nella cookie policy. Puoi liberamente fornire, rifiutare o revocare il tuo consenso senza incorrere in limitazioni sostanziali e modificare le tue preferenze relative agli annunci pubblicitari in qualsiasi momento accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie. Dichiari di accettare l'utilizzo di cookie o altri identificatori ovvero di accettare le eventuali preferenze che hai selezionato, cliccando sul pulsante accetta o chiudendo questa informativa. maggiori informazioni

COOKIE POLICY

Questo sito utilizza i Cookies piccoli file di testo che vengono depositati sul vostro computer per ricordare le attività e le preferenze scelte da voi e dal vostro browser.

In generale, i cookie vengono utilizzati per mantenere le preferenze dell’utente, memorizzano le informazioni per cose come carrelli della spesa e forniscono dati di monitoraggio anonimi per applicazioni di terze parti come Google Analytics. Tuttavia è possibile disabilitare i cookie direttamente dal browser così come indicato di seguito.

Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" acconsenti al loro utilizzo.

Microsoft Internet Explorer
1. Selezionare “Strumenti” dalla barra delle applicazioni principale, quindi ‘Opzioni Internet’
2. Cliccare sulla scheda ‘Privacy’
3. Scegliere il livello di sicurezza dei cookie


Firefox
1. Selezionare “Strumenti” dalla barra delle applicazioni principale e in seguito “Opzioni”
2. Cliccare sulla scheda ‘Privacy’
3. Nella sezione “Cookie” deselezionare la casella “Accetta i cookie dai siti”


Google Chrome
1. Cliccare sull’icona della chiave e selezionare “Impostazioni”
2. Cliccare sul link “Mostra impostazioni avanzate”
3. Cliccare sul pulsante “Impostazioni dei contenuti” sotto ‘Privacy’
4. Modificare l’impostazione dei cookie: ‘Impedisci ai siti di impostare dati’
5. Cliccare sul pulsante ‘OK’


Opera
1. Selezionare “Impostazioni” nella barra delle applicazioni principale e selezionare “Preferenze”
2. Cliccare su ‘Avanzate’ e selezionare “Cookie”
3. Cliccare su ‘Non accettare mai i cookie’
4. Cliccare ‘OK’


Safari
1. Cliccare il pulsante ‘Strumenti’ dalla barra principale e selezionare “Preferenze”
2. Cliccare ‘Sicurezza’
3. Nella sezione ‘Accetta Cookie “, cliccare su ‘Mai ‘
4. Chiudere la finestra


Se il vostro Browser non è presente in questa pagina è possibile consultare il sito aboutcookies.org, che offre una guida per tutti i browser moderni.

Chiudi