Tutela del decoro urbano, dell`ambiente e della vivibilità urbana e quiete pubblica ex art. 50 c. 5 D.Lgs.vo 267/2000. Lavori nelle aree turistiche di S. Maria al Bagno, Santa Caterina, Sant`Isidoro, Torre Inserraglio e Torre Squillace. Disciplina di dettaglio per l’anno 2026 ex art. 38 comma 6 del Regolamento di Polizia Urbana
Il Sindaco Premesso che:
• Con Delibera del Commissario Straordinario n. 334 del 26.12.2001 è stato approvato il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Nardo;
• L’Art. 38 – abitazioni private – del suddetto regolamento stabilisce:
1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22:00 e le 07:00, fra le
ore 13:00 e le ore 15:00, ovvero le ore 08:30 delle giornate festive, e tra le ore
14:00 e le ore 16:30 dal 1° aprile al 30 ottobre.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7:00, ovvero le ore 9:00 delle giornate festive e dopo le ore 22:00 e tra le ore 13:00 e le ore 17:00 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Il divieto di cui al comma 1, con esclusione dell’ultimo capoverso, non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20, fra le ore 13:30 e le ore 15:30, nei giorni feriali e prima delle ore 9, fra le ore 12 e le ore 16 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
6. E’ vietato, dal 15 giugno al 15 di settembre, di eseguire lavori edili nelle zone estive delle marine di S. Maria al Bagno, S. Caterina, S. Isidoro e marine di Torre Inserraglio e Torre Squillace. Salvo autorizzazione del Sindaco sentito il parere scritto dell’ufficio ambiente del comune.
• La limitazione al comma 6 dell’art 38 del suddetto regolamento appare una misura eccessiva nell’imporre un divieto totale di tre mesi per l’esecuzione di lavori nelle zone estive delle marine di S. Maria al Bagno, S. Caterina, S. Isidoro e marina di Torre Inserraglio e Torre Squillace, tenuto conto che l’offerta turistica, in costante aumento di anno in anno, comporta un incremento dell’attività edilizia nelle marine in special modo nel periodo estivo.
• Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. 321/2026 sono state emanate disposizioni per la stagione estiva 2026 inerenti le misure di prevenzione dai rischi climatici connessi con il calore estivo a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevedendo il divieto di svolgere attività lavorativa nei settori caratterizzati da esposizione al sole o da esposizione al calore e significativo impegno fisico (elencati all’art. 2) “ (…) in condizioni di esposizione prolungata al sole o di esposizione a condizioni microclimatiche severe, nella fascia oraria dalle ore 12:30 alle ore 16:00, limitatamente ai giorni in cui la mappa Worklimate riferita a “lavoratori esposti al sole – attività fisica intensa”, fascia oraria delle ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”. “
Considerato:
• che il predetto Regolamento di polizia locale consente al Sindaco di derogare al divieto di cui all’art. 38;
• che negli anni precedenti, al fine di evitare l’emissione di numerose e distinte singole deroghe, con aggravio di lavoro degli uffici, allungamento dei tempi di esecuzione dei lavori e incertezza nella programmazione degli stessi, il periodo di divieto di attività edilizia è stato regolamentato con ordinanza sindacale limitando il divieto al periodo che va dal 1 Agosto al 31 Agosto, prescrivendo opportune limitazioni all’esercizio delle attività;
• che in ragione dell’esito favorevole delle predette sperimentazioni, e nelle more della modifica permanente del Regolamento, possa procedersi alla concessione, anche per l’anno in corso, di una deroga generalizzata al divieto previsto dal regolamento, con limitazione del periodo di divieto assoluto dell’attività edilizia al periodo che va dal 2 Agosto al 30 Agosto 2026, fatte salve ulteriori speciali deroghe del Sindaco ex comma 6 del richiamato art. 38, prescrivendo per i giorni feriali nel periodo che va dal 15 giugno al 13 settembre che l’attività lavorativa venga regolata dal seguente orario e dalle seguenti modalità:
◦ siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo da emissione di rumore e di polvere.
◦ I lavori non siano comunque effettuati nei giorni feriali:
▪ prima delle ore 8 e dopo le ore 20,
▪ fra le ore 12:30 e le ore 16:30
◦ I lavori non siano comunque effettuati nei giorni festivi;
◦ sia osservato il divieto nei casi di cui alla richiamata ordinanza del regionale n. 321/2026
◦ Sia garantito il rispetto di un limite continuo massimo di 55 dBA sulla facciata dell’edificio prospiciente più vicino.
• Considerato inoltre che il predetto art. 38 si riferisce esclusivamente a lavori effettuati nelle abitazioni private, e ritenuta la necessità di regolamentare anche lo svolgimento dei lavori di interesse pubblico (quali allacciamenti alla rete idrica e fognaria, realizzazione di allacci alla rete del metano, fornitura di energia elettrica o rete telefonica, ecc.) in modo da garantire il rispetto della quiete pubblica;
• Visto lo Statuto Comunale;
• Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;
ORDINA
• per le motivazioni innanzi riportate ed in conformità a quanto previsto nell’art. 38 comma 6 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Nardò, che il periodo di divieto per l’esecuzione dell’attività edilizia nelle aree turistiche delle marine di S. Maria al Bagno, S. Caterina, S. Isidoro e marine di Torre Inserraglio e Torre Squillace sia dal 2 Agosto al 30 Agosto 2026, fatte salve comunque specifiche autorizzazioni che il Sindaco potrà rilasciare per situazioni urgenti e contingenti ex comma 6 del richiamato art. 38.
• Fermo quanto sopra,
PRESCRIVE
• per il periodo dal 15 giugno 2026 al 13 di settembre 2026, che l’attività lavorativa venga regolata dal seguente orario e dalle seguenti modalità:
1. siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo da emissione di rumore e di polvere.
2. i lavori non siano comunque effettuati nei giorni feriali:
▪ prima delle ore 8 e dopo le ore 20,
▪ fra le ore 12:30 e le ore 16:30
3. I lavori non siano comunque effettuati nei giorni festivi.
4. sia osservato il divieto nei casi di cui alla richiamata ordinanza del regionale n. 321/2026
5. Sia garantito il rispetto di un limite continuo massimo di 55 dBA sulla facciata dell’edificio prospiciente più vicino.
I lavori pubblici e di interesse pubblico saranno eseguiti nel rispetto delle disposizioni impartite dal RUP e dalla D.L. finalizzate a garantire il migliore contemperamento degli interessi generali.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia e, in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
DISPONE
che il presente provvedimento sia notificato per l’esecuzione e la vigilanza al Comando Polizia Locale di Nardò.