Appreso un articolo su un giornale web locale, molti simpatizzanti e concittadini di Nardò ci informavano, allarmati, circa le novità introdotte dal Codice della Strada: Una multa pari ad € 705,00, oltre il ritiro del libretto di circolazione, a conducenti che guidano un’auto di proprietà altrui, siano essi parenti o più semplicemente di un amici.

Abbiamo interpellato il cittadino portavoce alla Camera dei Deputati, per i Cinque Stelle, Diego De Lorenzis, nella sua qualità di Componente della IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni), che con celere professionalità, ci risponde scrivendo sul suo sito web, www.diegodelorenzis.it.

Appresso, riportiamo l’utilissimo focus del Deputato:

“Da qualche giorno ricevo messaggi di persone allarmate da articoli di stampa relativi ad una disposizione normativa che prevede il pagamento di una multa di almeno 705 €, qualora il nome della patente non corrisponda a quello riportato nella carta di circolazione. Su vostra sollecitazione ho approfondito il tema anche contattando i dirigenti del Ministero dei Trasporti. Per una volta tanto Renzi non ha messo una nuova tassa!

La notizia infatti non è corretta: si tratta di una norma volta a favorire i controlli su coloro che affittano abusivamente dei mezzi o per quelle aziende che usano i mezzi dati in uso ad altri per ottenere vantaggi fiscali. La misura, introdotta dopo un lungo confronto con tutti i soggetti interessati (associazione delle compagnie di affitto mezzi, …), ha l’unico scopo di vietare l’intestazione fittizia dei veicoli ed è quindi volta a permettere alle forze di polizia di controllare che il proprietario del veicolo sia colui che è indicato nella carta di circolazione. Posso rassicurare che non si corre alcun rischio di sanzioni utilizzando, come comunemente accade, l’auto, la moto o un altro mezzo di cui non siamo proprietari come quella di un amico o di un parente.

Per chi voglia approfondire può continuare la lettura… “La norma non è stata varata in questa legislatura ma è la legge n.120 del 29 luglio 2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale.” (pubblicata in G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.) All’art.12, “Introduzione dell’articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli“, di tale legge, viene modificato l’art. 94 del codice della strada (decreto legislativo 285 del 1992) con l’introduzione del comma 4-bis, che riporto di seguito:

“4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.“

Per semplicità riporto anche il comma 3 (art. 94 del C.d.S.): “3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526.“

Pertanto la norma, che ha lo scopo di vietare l’intestazione fittizia dei veicoli, si applica esclusivamente, nei casi previsti dal regolamento, quando ci sono atti (diversi da trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing) che comportino la variazione dell’intestatario della carta di circolazione o la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni ad un soggetto diverso dall’intestatario. All’indirizzo del ministero dei trasporti http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=2172 trovate la Circolare Prot. 15513 del 10/07/2014 che chiarisce l’ambito di applicazione della norma e di cui riporto i passaggi di interesse:

“OGGETTO: Art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e art. 247-bis, d.P.R. n. 495/1992 – Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli.

Premessa – Com’è noto, il comma 4-bis dell’art. 94 c.d.s., introdotto dall’art. 12, comma 1, let. a), della legge n. 120/2010, prevede obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti, diversi da quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 94 c.d.s. (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing), dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi. La medesima norma ha altresì demandato al regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada l’individuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa e, conseguentemente, si è resa necessaria una modifica del d.P.R. n. 495/1992, adottata con iI d.P.R. 28 settembre 2012, n. 198 il quale ha introdotto l’art. 247-bis. Detto decreto è stato pubblicato sulla G. U. n. 273 del 22 novembre 2011 ed è in vigore dal 7 dicembre 2012. E’ altrettanto noto, tuttavia, che si è reso necessario procrastinare la concreta applicazione del richiamato art. 247-bis in attesa della realizzazione delle procedure informatiche indispensabili per dar corso ai procedimenti amministrativi di aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, così come prescritto dall’art. 94, comma 4-bis, c.d.s..

Ciò premesso, si comunica che la predisposizione delle predette procedure informatiche è stata condotta a termine, con l’avvertenza che le stesse, al momento, non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:

-iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori;

-licenza per il trasporto di cose in conto proprio;

-autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e ncc).

Con riferimento ai predetti veicoli, infatti, verranno emanate apposite disposizioni.

Si evidenzia, inoltre, che le procedure in parola saranno concretamente operative a partire dal 3 novembre 2014, al fine di consentire, in particolare, alle Forze dell’Ordine e all’utenza professionale interessata di adottare le necessarie misure organizzative. Pertanto, fino alla predetta data, resta ferma l’impossibilità di concreta applicazione delle sanzioni previste dall’art. 94 c.d.s. in relazione alle fattispecie per le quali trova applicazione il richiamato comma 4-bis, così come già segnalato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno con nota prot. n. 33691 del 6 dicembre 2012. Al riguardo, si precisa che è fatto obbligo di annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. Pertanto, in caso di omissione, saranno applicabili nei confronti dell’avente di causa le sanzioni previste dal medesimo art. 94, comma 4-bis, c.d.s.. Laddove richiesto dagli utenti interessati, resta ovviamente salva la possibilità di provvedere all’aggiornamento delle carte di circolazione e dell’Archivio Nazionale dei Veicoli anche con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014, ed in specie quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 ed il 2 novembre 2014; in tal caso, tuttavia, l’eventuale omissione non dà luogo alla applicazione delle predette sanzioni. Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le necessarie direttive per l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e per l’emissione dei tagliandi di aggiornamento delle carte di circolazione nelle ipotesi contemplate dalla nuova disciplina. […]

A) Ambito oggettivo di applicazione – Tenuto conto delle fattispecie individuate dall’art. 247-bis del d.P.R. n. 495/1992 e delle avvertenze illustrate in Premessa, le nuove procedure trovano al momento applicazione esclusivamente con riferimento alle carte di circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi, la cui disponibilità non sia assoggettata al possesso di titoli autorizzativi, nel caso in cui:

– vi sia una variazione della denominazione dell’ente intestatario;

-vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria;

-un soggetto abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente;

-si debba procedere alla intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci. […]“

La circolare continua elencando le ipotesi contemplate dalla vigente disciplina:

“C) Variazione della denominazione o della ragione sociale dell’ente intestatario della carta di circolazione

D) Variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione

E) Intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

E.1) Comodato

E.1.1) Comodato di veicoli aziendali

E.2) Custodia giudiziale

E.3) Locazione senza conducente

E.4) Locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale

E.5) Intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire

E.6) Altre fattispecie

E.6.1) Utilizzo di veicolo intestato al de cuius

E.6.2) Utilizzo di veicoli con contratto “rent to buy’

F) Furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione

G) Veicoli facenti parte del patrimonio di un “trust”

H) Variazione della sede di imprese esercenti la locazione di veicoli senza conducente“

Questa disanima serviva a fare chiarezza ad un tema che ha allarmato tanti concittadini e che in pochissimi hanno sentito il dovere di approfondire.

 

Marco Indraccolo

Giovanni Agrosì

Florindo Cefalo

 

 

MoVimento Cinque Stelle Nardò.

 

Sito internet: www.nardo5stelle.it

E-mail: m5stellenardo@gmail.com

FB: Movimento Cinque Stelle Nardò

Twitter: M5SNardo

Meetup: Meetup Nardò – Amici di Beppe Grillo

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Ultimo aggiornamento: 02/01/2025
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