E’ stata approvata oggi la legge di delegazione europea 2015, che verrà pubblicata in G.U. nei prossimi giorni. L’art 19 delega il Governo ad apportare – entro tre mesi dall’entrata in vigore – modifiche al reato di corruzione tra privati (art 2635 c.c.) e alle sanzioni previste a carico dell’ente dall’art 25-ter del d.lg. 231/2001.

Da segnalare la prevista introduzione delle sanzioni interdittive ex art 9 in relazione alla corruzione tra privati commessa nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Trattasi, precisamente delle seguenti: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

Corruzione tra privati: importanti novità in arrivo autore Avv. Maurizio Arena

La fattispecie di corruzione tra privati prevista nell’art 2635 c.c. non recepisce pienamente – come è noto – i contenuti della decisione-quadro 2003/568/GAI.

 

Lo ha ammesso, nei confronti della Commissione europea che adombrava la possibilità di una procedura di infrazione, lo stesso Governo italiano, nel marzo 2016.

 

Ebbene, la legge di delegazione europea 2015, ancora non approvata in via definitiva, risolverà tali profili problematici delegando il Governo a prevedere, nell’ambito della fattispecie di cui all’art 2635 c.c.:

 

oltre alla dazione e alla promessa, anche l’offerta di denaro o altra utilità, che si precisa “non dovuti”;

che l’illecito può essere posto in essere anche da un intermediario (“per interposta persona”);

che la dazione, la promessa o l’offerta possono riguardare soltanto soggetti che svolgono funzioni dirigenziali o di controllo nonché attività lavorativa con esplicazione di funzioni direttive presso società ed enti privati.

Identiche previsioni dovranno riguardare la corruzione passiva tra privati, con l’ovvia eccezione del riferimento alla “offerta” (di denaro o altra utilità).

 

Si dovrà poi integrare la fattispecie di corruzione passiva in modo da prevedere che costituisca illecito anche la sollecitazione a ricevere denaro o altra utilità.

 

Altro criterio direttivo stabilisce che dovranno essere sanzionate anche le condotte di istigazione alla corruzione (attiva e passiva) tra privati.

 

Per quanto riguarda le persone giuridiche, ad esse dovranno applicarsi, nell’ambito dell’art 25-ter del d.lg. 231/2001, in conseguenza della corruzione tra privati commessa nel loro interesse:

 

la sanzione pecuniaria tra 200 e 600 quote (attualmente è tra 200 e 400);

le sanzioni amministrative interdittive di cui all’art. 9 del d.lg. 231 (oggi, come è noto, non applicabili ad alcun reato societario).

Tre rilievi di prima lettura.

 

Innanzitutto va rilevato che non è previsto un criterio di delega che chiarisca la natura del reato (di evento o meno) cioè la necessità (attualmente prevista) del “nocumento” alla società privata ai fini della consumazione del reato.

 

In secondo luogo, non è previsto alcun criterio relativo alla procedibilità del reato di corruzione tra privati (attualmente su querela di parte, ad esclusione del caso dell’ultimo comma dell’art. 2635 c.c).

 

Infine il testo resta difforme dalla decisione-quadro, la quale consente l’applicazione della fattispecie in relazione allo svolgimento di funzioni lavorative “di qualsiasi tipo”, quindi anche non dirigenziali-direttive, per conto del privato.

 

 

Questo il testo dell’art 14-quinquies A.C. 3540-A (Delega al Governo per l’attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato):

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei princìpi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall’articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall’articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell’ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o dà, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

b) prevedere che sia altresì punito chiunque, nell’esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

c) prevedere la punibilità dell’istigazione alle condotte di cui alle lettere a) e b);

d) prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano applicate la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni nonché la pena accessoria dell’interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività nei confronti di colui che esercita funzioni direttive e di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui alle lettere b) e c);

e) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di

corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con l’applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Sullo schema del decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di

cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i

termini di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono

alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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