Nardò,12 agosto _ Il vice presidente del consiglio comunale Giancarlo Marinaci, con un esposto/denuncia del 12 agosto 2019, indirizzato alla Procura della Repubblica, alla Procura Regionale della Corte de Conti, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, al Prefetto e al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Nardò, esprime forti dubbi sulla legittimità dell’incarico dirigenziale conferito, con decreto n. 574 del 30 luglio 2019, dal sindaco Mellone, a decorrere dal 1° agosto 2019, al funzionario comunale Luigi Siciliano.

Il vice presidente Marinaci denuncia,  in buona sostanza, il mancato rispetto della prescritta procedura in materia di reclutamento dei dirigenti nella Pubblica Amministrazione e, pertanto, anche nei Comuni, così come espressamente previsto dalla vigente normativa, nonché dalle numerose sentenze della Magistratura Amministrativa e della Giurisprudenza Costituzionale.

L’avviso di selezione interna per il conferimento di un incarico di dirigente a tempo determinato extra dotazione organica, di cui alla determinazione numero 574 del 4 luglio 2019, così come formulato, – puntualizza Marinaci –  esclude, di fatto, come è accaduto puntualmente, sia gli aspiranti esterni, sia i dirigenti in servizio, sia infine tutti gli altri numerosi funzionari di categoria D (probabilmente, nient’affatto interessati alla progressione di carriera ed al lauto incremento retributivo), ad esclusione, ovviamente, dell’unico dipendente che ha prodotto istanza.

L’incarico dirigenziale  in questione  palesa in modo evidente, (a parte il notevole ed ingiustificato aggravio di spesa per il Comune), un uso distorto degli articoli 109 e 110, commi 1 e 2, del TUEL n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Del tutto peregrina ed oltremodo bizzarra appare, poi, l’elevazione a rango dirigenziale per “esigenze di carattere straordinario”, di alcuni ambiti di azione amministrativa, quali “Eventi e Spettacolo”,”Economia della Conoscenza e della Creatività”, “Attrattori della Città”.

In particolare, Marinaci puntualizza che “sia lo Statuto comunale che il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi non prevedono il conferimento di incarichi dirigenziali, ancorchè temporanei, a dipendenti comunali di categoria D1, in linea peraltro, con quanto più volte sentenziato dalla Suprema Corte di Cassazione, per la quale “nell’ambito del Pubblico Impiego contrattualizzato il conferimento di mansioni dirigenziali ad un funzionario direttivo è illegittimo”.

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale rileva, ancora, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, “nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche  il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta  l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamentoalla regola del pubblico concorso (Sentenze della Corte Costituzionale n. 194 del 2002, n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010 e n. 293 del 2009).

 

Al Collegio dei Revisori dei Conti presso il Comune di Nardò
Piazza Cesare Battisti
73048 NARDO’
Pec. protocollo@pecnardo.it

p.c. Al Procuratore Regionale della Corte dei Conti
Via Giacomo Matteotti, 56
70121 BARI
Pec. Puglia.procura@corteconticert.it

p.c. Al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce
Viale Michele De Pietro, 23
73100 LECCE
Pec. Dirigente.procura.lecce@giustiziacert.it

p.c. Al Presidente Nazionale Anticorruzione Anac
Via Minchetti, 10
00187 ROMA
https:www.anticorruzione.it/portal/pubblic/classic/autorita/Presidente

p.c. A Sua Eccellenza il Prefetto di Lecce
Via XXV Luglio, 1
73100 LECCE
Pec. protocollo.prefle@pec.interno.it
Agli Organi di Stampa
LORO SEDI
Oggetto: Conferimento incarico dirigenziale ex art. 110, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000. Esposto/Denuncia
Il sottoscritto Giancarlo Marinaci, Vicepresidente del Consiglio comunale del Comune di Nardò (Lecce), espone quanto segue:
1) Con Decreto n° 29, prot. n. 36267, del 30 luglio 2019, il Sindaco di Nardò ha conferito “l’incarico di dirigente a tempo determinato extra dotazione organica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, comma 2, TUEL D. Lgs. 267/2000”, al dipendente comunale di categoria D1 Luigi Siciliano.
2) L’avviso di selezione interna per il conferimento di un incarico di dirigente a tempo determinato extra dotazione organica, di cui alla determinazione numero 574 del 4 luglio 2019, riservato esclusivamente al personale interno di categoria D (32 unità), così come formulato, per le ragioni in seguito meglio evidenziate, limita la selezione all’interno del Comune, escludendo, di fatto, come è accaduto puntualmente, sia gli aspiranti esterni, sia i dirigenti in servizio, sia infine tutti gli altri numerosi funzionari di categoria D (probabilmente, nient’affatto interessati alla progressione di carriera ed al lauto incremento retributivo), ad esclusione, ovviamente, dell’unico dipendente che ha prodotto istanza. La Corte di Cassazione ha evidenziato, opportunamente, che anche gli Enti Locali sono tenuti ad osservare il disposto dell’art. 24 del D. Lgs. n. 150/2009, a mente del quale le amministrazioni pubbliche, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, devono coprire i posti disponibili attraverso concorsi pubblici e che, nell’ipotesi in cui la selezione sia bandita per un unico posto, devono garantire la partecipazione sia dei concorrenti interni che di quelli esterni, con procedura aperta e pubblica, e che, infine, dette regole sono applicabili anche alle ipotesi di assunzioni con contratti a termine (Cass. Sez. Unite Civ., sent. n. 529/2010).
3) l’art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 (citato nel conferimento dell’incarico dirigenziale al dipendente Siciliano) non ha nulla a che vedere con le tipologie previste dal citato comma e, in particolare, non annovera tra le professionalità richieste per l’accesso alla dirigenza “anche” le esperienze maturate dai “dipendenti di ruolo di categoria D”, come arbitrariamente evidenziato nel decreto di nomina del funzionario in questione, decreto che non risulta adeguatamente motivato in relazione al possesso di specifica professionalità e comprovata esperienza pluriennale, come espressamente previsto dal comma 6 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001, ossia “esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali”, “particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria”, “pubblicazioni scientifiche, “concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio … in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle Magistrature e dei ruoli degli Avvocati e Procuratori dello Stato”. In ogni caso, la posizione funzionale per l’accesso alla dirigenza non è rappresentata dalla categoria D1.
4) La “procedura selettiva comparativa riservata al personale di ruolo di categoria D all’interno dell’Ente” non è equiparabile alla procedura di evidenza pubblica, che, ai sensi del T.U. sul P.I., è l’unica che può garantire trasparenza, obiettività e imparzialità.
5) L’art. 64 dello Statuto Comunale non prevede, né esplicitamente né implicitamente, la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a dipendenti di categoria D, mentre il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali “esterni entro la dotazione organica” (art. 23) ed “esterni al di fuori della dotazione organica” (art. 24), intendendo per “esterni”, così come chiaramente e inequivocabilmente sancito dall’art. 25, solo ed esclusivamente dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, tant’è che “l’amministrazione di provenienza – è detto nel citato art. 25 – è tenuta, a termini dell’art. 110, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, a riassumere il dipendente che ne faccia richiesta, entro 30 gg. dalla cessazione del rapporto contrattuale …”, fermo restando quanto espressamente previsto dallo stesso art. 110, come modificato dal decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Pertanto, non c’è alcun dubbio che, sia lo Statuto che il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi escludono tassativamente la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a dipendenti di categoria D1 ai sensi dell’art. 110, comma 2, del più volte citato T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
A tal fine, occorre evidenziare e puntualizzare che:
a) Il sindaco di Nardò, ancora una volta, (già in precedenza, con Decreto n. 16, prot. n. 32218, del 28 luglio del 2017, facendo ricorso all’art. 110 del D. Lgs. 267/2000, ha conferito, su posto della dotazione organica, l’incarico di dirigente dell’Area Funzionale 1^ al dipendente di categoria D3 Cosimo Pellegrino, a decorrere dall’1/8/2017, per mesi 6 (sei), ancorchè, a tutt’oggi, lo stesso continui a ricoprire detto incarico, ad onta della vigente normativa e nonostante, a suo tempo, sia stata prodotta regolare e formale denuncia), ha conferito l’incarico dirigenziale, questa volta fuori dalla dotazione organica, avvalendosi esclusivamente di una norma (appunto, l’ex art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000) superata sia dalle disposizioni di legge intervenute successivamente al 2000, sia dalle numerose sentenze della Magistratura Amministrativa e della Giurisprudenza Costituzionale.
b) Non c’è alcun dubbio che il conferimento di incarichi dirigenziali negli Enti Locali non trova più, e da tempo, nell’articolo 110 del TUEL del 2000 la propria fonte esclusiva, posto che puntuali norme sono state inserite sia dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e che talune disposizioni dell’articolo 19 del Testo Unico sul P.I., concernenti gli incarichi di funzioni dirigenziali, sono state espressamente estese alle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del più volte citato Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e, quindi, anche ai Comuni, già in forza dell’intervento interpretativo fornito dalla Corte Costituzionale con decisione n. 234/2000.
c) Non c’è alcun dubbio, altresì, che l’assegnazione, ancorchè temporanea, di personale a mansioni dirigenziali, non soddisfa i requisiti prescritti dal Testo Unico sul P.I. (e del relativo C.C.N.L.) “delineando il conferimento di funzioni corrispondenti ad una diversa carriera (quella dirigenziale appunto) piuttosto che di mansioni superiori come disciplinate dall’art. 52 del Testo Unico sul Pubblico Impiego”, (Sentenza Corte Costituzionale n. 180 del 23 luglio 2015). D’altronde la stessa Corte Suprema di Cassazione più volte ha confermato che “nell’ambito del Pubblico Impiego contrattualizzato il conferimento di mansioni dirigenziali ad un funzionario direttivo è illegittimo” (Sentenza Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 13597 dell’11 giugno 2009).
d) L’incarico dirigenziale conferito, a decorrere dal 1° agosto 2019, al funzionario direttivo Luigi Siciliano, appartenente alla categoria D1 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, pertanto, palesa in modo evidente (a parte il notevole ed ingiustificato aggravio di spesa) un uso distorto degli artt. 109 e 110 del più volte citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Del tutto peregrina ed oltremodo bizzarra appare, poi, l’elevazione a rango dirigenziale “per esigenze di carattere straordinario” di “alcuni ambiti di azione amministrativa particolarmente complessi e qualificati”, quali, ad esempio, la “Valorizzazione del centro storico, Eventi, e Spettacolo”, la “Strategia Nardò 365”, l’“Economia della Conoscenza e della Creatività”, “Valorizzazione territoriale e Attrattori della Città” già espletati, di fatto, dallo stesso dipendente Siciliano, nell’ambito delle mansioni attribuitegli nella categoria di appartenenza, ossia il D1.
e) appare, infine, del tutto immotivata, gratuita e surreale la dichiarazione, contenuta nell’Avviso di selezione interna che “tra i dirigenti di ruolo dell’Amministrazione non è ravvisabile alcun profilo con attitudini e qualificazioni professionali afferenti gli ambiti di competenza dell’incarico in oggetto”. E’ del tutto evidente la volontà di escludere dalla partecipazione all’Avviso in questione non solo gli “esterni”, ma anche tutti gli altri dipendenti di categoria D (a parte uno) e, dulcis in fundo, gli stessi Dirigenti in organico.
Per quanto sopra esposto e motivato, il sottoscritto Vicepresidente del Consiglio Comunale, chiede che la Procura della Repubblica adita voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti in narrativa, per l’eventuale valutazione del caso sotto i profili di competenza.
Chiede, altresì, alla Procura Regionale della Corte dei Conti, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti presso il Comune di Nardò, di voler disporre, nell’ambito delle rispettive competenze, in ordine ai fatti denunciati, e procedere all’accertamento di eventuali illeciti amministrativo-contabili. Chiede, infine, a Sua Eccellenza il Prefetto di Lecce di valutare l’opportunità di un autorevole e sollecito intervento sul sindaco di Nardò per la revoca in autotutela del decreto di cui trattasi.
In attesa di un cortese e sollecito cenno di riscontro, il denunciante dichiara la sua incondizionata disponibilità ad eventuali ulteriori chiarimenti e, nelle more, porge deferenti ossequi.
Nardò, 12 agosto 2019
Il Vicepresidente del Consiglio Comunale
Giancarlo Marinaci

 

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