Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, ha respinto la richiesta di sospensione cautelare proposta da un’associazione di genitori, che voleva obbligare alla presenza fisica in classe anche gli studenti le cui famiglie avevano scelto la didattica a distanza.

 

Il Tar sancisce che:

– l’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021, qui impugnata, si inserisce in un contesto di eccezionale e perdurante criticità sanitaria connessa al rischio di diffusione del contagio da Covid-19, come risulta dal decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 che ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 luglio 2021;

 

– essa è stata adottata in ossequio al disposto di cui all’articolo 3 del medesimo decreto in base al quale “Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio”;

 

– la deroga al regime della didattica in presenza, contestata dai ricorrenti, è motivata sulla base dell’elevato rischio di diffusione della cd variante inglese del virus Sars-Cov-2 nella popolazione scolastica, così come emerge dalla nota del Dipartimento della Salute della Regione Puglia, in cui non si manca di rilevare “…da un lato l’elevatissima prevalenza della variante inglese nella nostra Regione, dall’altro la persistenza di un livello di incidenza alto, con segnali di ulteriore incremento nella popolazione in età scolare…”;

 

– nella descritta situazione, che legittima l’autorità regionale ad agire in deroga alla normativa statale, la facoltà di optare per la didattica digitale integrata, concessa agli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza, costituisce misura ragionevole di esercizio del potere di deroga da parte del Presidente della Regione Puglia;

 

– la stessa facoltà di scelta della didattica digitale integrata appare rispettosa dei principi di adeguatezza e proporzionalità evocati dal legislatore statale, sia tenuto conto della necessità di continuare ad impiegare misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione interpersonale specie nei luoghi chiusi, come le scuole, (così come si desume dalla lettura del Report. 48 del Ministero della Salute relativo al monitoraggio dei dati riferiti alla settimana 5 aprile 2021-11 aprile 2021), sia in ragione del fatto che la didattica in presenza continua ad essere assicurata senza preclusione alcuna;

 

– il dispositivo della didattica digitale integrata, nella situazione data, appare misura atta a garantire il bilanciamento tra diritti di pari rilievo costituzionale, – quello alla tutela della salute e quello alla istruzione – in uno al consapevole esercizio della responsabilità genitoriale, il cui contemperamento comporta l’adozione di scelte “tragiche” da parte delle autorità di governo anche regionale, pur nella doverosa considerazione dei bisogni della utenza fragile della scuola, e delle esigenze organizzative delle famiglie di provenienza di tutti gli scolari;

 

Ritenuto che:

-la continua sorveglianza sull’andamento dei contagi in ambiente scolastico possa dare luogo ad una rivalutazione delle misure adottate in deroga in presenza di dati epidemiologici più confortanti.

 

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dichiara: “Il Tar ha sancito la piena legittimità della mia ordinanza che consente alle famiglie pugliesi di chiedere e ottenere la didattica digitale integrata. L’Ordinanza del Tar riconosce alla Regione Puglia di aver adottato un provvedimento giuridicamente corretto e necessario per salvaguardare la salute pubblica. In situazioni di pericolo grave e straordinario, come nel caso di varianti covid insidiose, è diritto delle famiglie degli studenti tutelare il proprio ambito familiare da eventuali pericoli di contagio, richiedendo la didattica a distanza. Il Tar in questo modo ha applicato la Costituzione della Repubblica e il principio di precauzione per contemperare il diritto allo studio con il diritto alla salute. Lo Stato, in una situazione di grave emergenza pandemica, assicura a chiunque la didattica in presenza ma deve concedere la didattica a distanza a chi ne faccia richiesta.

 

In questo modo si chiude un anno scolastico sicuramente complicato, dolorosamente affrontato dalle famiglie e dalla scuola pugliesi con grande attenzione e determinazione. In particolare da parte degli insegnanti che hanno dovuto assicurare anche la didattica a distanza contemporaneamente a quella in presenza. Di questo sacrificio li ringrazio ancora. Se questo modello pugliese ha salvato dalla durissima prova della terapia intensiva o da altre più gravi conseguenze anche solo una mamma, un papà, un nonno o una nonna, in coscienza sono contento di averlo scelto. Sapere che esso è anche giuridicamente corretto mi dà sollievo e fiducia nella giustizia”

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Ultimo aggiornamento: 02/01/2025
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