Oggetto: riscontro alla nota di risposta a precedente interrogazione a risposta scritta

 

 

​Signor Sindaco,

 

​A distanza di poco meno di un mese, come spesso è accaduto, abbiamo ricevuto una “NON RISPOSTA” ai quesiti posti formalmente con la precedente mia interrogazione a risposta scritta del 16.02.2016.

​Risparmi al sottoscritto ed alla città di esibire competenze giuridiche rispetto a materia quale la trasparenza, che nei fatti,l’Amministrazione, che Lei rappresenta, ha dimostrato di non saper “maneggiare, interpretare ed applicare”.

​Nella foga di rispondere, (seppur a scoppio ritardato), lei cita norme regolamentari, palesemente, in-conferenti e visto che,trattavasi di prosecuzione di riunione apertasi in data antecedente,se il contrasto a norme regolamentari fosse stato, realmente,sussistente non si comprende la partecipazione iniziale contraddetta dalla mancata partecipazione successiva.

​Parimenti, assolutamente, priva di pregio la giustificazione circa la mancata partecipazione alla riunione del 3 febbraio da parte dei Dirigenti.

Questi ultimi, formalmente, invitati a partecipare ad una riunione istituzionale di una commissione consiliare di controllo,sarebbero stati tenuti, in conformità alle disposizioni del codice di comportamento ad assumere un approccio di leale collaborazioneo quanto meno a giustificare l’assenza.

​Ricordo a me stesso che, il nuovo art. 54 comma 1 del Codice di Comportamento dei dirigenti, come riformulato dal comma 44 della legge 190/12, richiama espressamente il dovere costituzionale di diligenza e di lealtà.

Appare utile ribadire, ancora una volta, come il fatto che, i consiglieri comunali di maggioranza non abbiano partecipato,scientemente, alla prosecuzione della riunione della commissione da me presieduta, rientra nelle loro prerogative politiche, al contrario, la mancata partecipazione ad un evento istituzionale,per il quale è richiesto, espressamente, l’intervento di un dirigente, senza la formalizzazione di giustificazioni per iscritto, cristallizza, per quest’ultimo, una violazione dei doveri sopra citati, suscettibile di censura disciplinare e non già di approvazione tout court e a prescindere del Responsabile politico dell’Amministrazione qual è il sindaco.

​Nel merito delle sue “NON RISPOSTE”, mi pregio evidenziarle che, l’Ing. Formoso, nel corso della prima riunioneaveva, esclusivamente, risposto all’incompatibilità dallo stesso dichiarata per iscritto, in relazione al decorso della procedura c.d. “RENDE NOTO” di assegnazione delle concessioni demaniali, senza chiarire la sussistenza o meno di altre potenziali incompatibilità o conflitti di interesse pregresse e/o successive.

​Così come non può che ascriversi ad una difesa d’ufficio tardiva ed inesaustiva la sua prolusione generica in merito all’inconferibilità del segretario generale, Lei ci fa sapere che, la stessa si è esaurita nel tempo e che, solo, per ragioni di opportunità ha ritenuto non riattribuire deleghe al nostro dirigente.

​Inoltre, con una “pillola ermeneutica” il Sindaco derubrica la puntuale richiesta dell’ANAC di procedere alla pubblicazione dell’atto con il quale l’area vigilanza dell’Authority rileva l’inconferibilità dell’avv. Leopizzi ad una mera “raccomandazione” rispetto alla quale si ritiene svincolato dall’obbligo di provvedere e per l’effetto di informare i cittadini, ovvero solo il consiglio comunale.

​Purtroppo, signor Sindaco, l’ANAC, nella nota prot. N. 0118001del 17.09.2015,- non sembra, meramente, raccomandarle la pubblicazione ,ma a mente delle norme dalla stessa citate, glielo chiede espressamente (impone); per comodità nel caso le fosse sfuggito le riporto il periodo interessato:

 

 

​La mancata pubblicazione di quanto sopra, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito, peraltro, confermata e per di più giustificata nella sua risposta qui gravata, manifesta chiaramente come, l’Amministrazione comunale da lei presiedutasi conferma un porto delle nebbie, più che un palazzo di vetro.

​Privo di pregio, inoltre, il suo tentativo di riabilitare il segretario comunale rispetto all’inconferibilità nella quale veniva a trovarsi lo stesso prima del provvedimento ANAC citato.

Sapere oggi che, la causa di inconferibilità dell’avv. Leopizzi è spirata e che per ragioni di opportunità si è deciso di non attribuirgli deleghe non ci solleva dal dubitare in merito alla capacità dell’Ente da lei amministrato di esercitare i controlli preventivi sull’insorgere di incompatibilità, conflitti di interesse, tentativi di corruzione e altre condotte illecite.

Nelle more dell’accertamento dell’inconferibilità del segretario generale da parte dell’area vigilanza dell’ANAC, Sig. Sindaco lei si è guardato bene, tra le altre cose, di informare sia i consiglieri comunali, che i cittadini, che: l’Amministrazione, nel frattempo, assumeva nel tentativo di sostenere la scelta effettuata,in merito alla responsabilità della prevenzione della corruzione, nulla si è saputo del tentativo di accesso eseguito presso l’autorità al solo scopo di conoscere il nome della persona, che aveva informato la stessa circa la condanna penale per reati contro la pubblica amministrazione commessi in precedenza alla legge Severino dal nostro Segretario generale, così come non è stata informata la comunità in ordine all’assunzione di un parere giuridico di professionista esterno con assunzione di costi per le casse comunali.

Il contenuto delle risposte della sua nota signor Risi confermano, per quanto non ce ne fosse particolare bisogno, in relazione alle plurime occasioni dateci nel corso di questi lunghi 5 anni che, le norme sulla trasparenza specie in fase di applicazione costituiscono materia irta di difficoltà ed insidie per la sua amministrazione, che patisce, oltremodo, l’assenza di indirizzi e di direttive da parte Sua e della sua giunta.

Il decreto sindacale n 3/2016 di nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che lei difende a spada tratta, appare, anche da una semplice lettura da uomo della strada, assolutamente, carente sotto il profilo motivazionale.

Non è adeguatamente motivato, infatti, un provvedimento, che fa, solo, riferimento alle dimissioni del precedente Responsabile di Prevenzione della Corruzione per la sostituzione dello stesso; giacché, le stesse dimissioni non afferiscono a motivazioni di natura personale,quanto all’applicazione di norme ed a provvedimenti emanati da Autorità di Vigilanza, di cui il decreto de quo si guarda bene dal menzionare.

Il Sindaco di Nardò, inoltre, nel decreto citato, nulla ci dice rispetto ai criteri di selezione del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione, limitandosi a stabilire che l’incarico viene affidato ad altro dirigente di cui menziona le generalità, senza, peraltro, annoverare le responsabilità dallo stesso ricoperte.

Sarebbe stato doveroso che, oltre al nome della Dirigente incaricata, nel provvedimento citato fossero ben specificate le deleghe di responsabilità ricoperte dalla stessa, accompagnate da una valutazione circa l’inesistenza di rischi di conflitti e/o altro tipo di criticità con l’assunzione del nuovo incarico.

Solo a lei sembra sfuggire, infatti, che, la dott.ssa Maria Josè Castrignanò ricopre anche l’incarico di dirigente dell’AREA V – che riguarda i settori Finanze – Patrimonio e Risorse Umane, settori che per ragioni ovvie appaiono astrattamente non immuni a rischi legati alla corruzione e, certamente, ricadenti in una assoluta applicazione delle norme sulla trasparenza La nomina del una superficiale lettura delle norme ​Inoltre, ha natura confessoria la sua dichiarazione circa l’impossibilità di porre in essere da parte dell’Amministrazione” procedure di controllo generale antecedenti o successive ai singoli atti assunti dagli Organi dell’Ente”, troppo comodo ed irrispettoso da parte sua, ascrivere siffatta impossibilità alle norme dalla Legge Severino in poi, che al contrario danno alle amministrazioni strumenti utili di prevenzione delle ipotesi sopra citate.

E’ chiaro che, se il piano triennale della trasparenza e quello relativo alla prevenzione della corruzione sono solo il frutto di copia in colla, senza alcun collegamento con la macchina amministrativa, ecco che, le sue difficoltà sembrano quasi oggettivarsi e diventare comprensibili.

Il mio riferimento, nelle premesse dell’interrogazione,all’aspettativa tradita dal mancato svolgimento della riunione della commissione da me presieduta, si riferisce anche e soprattutto alla valutazione delle ipotesi di cui all’art. 78 T.U.E.L., mi consta, infatti, che l’assessore all’urbanistica annoveri affinità e parentele con professionisti di assoluto rilievo nella città e, potenzialmente, interessati, per ragioni professionali a procedure di pianificazione urbanistica.

L’audizione dell’assessore Leuzzi da parte della Commissione mirava ad avere certezza sulla inesistenza delle suddette ipotetiche incompatibilità, che al momento, qualora esistenti, restano nell’arbitrio ermeneutico del soggetto interessato; lo stesso vale per l’ing. D’Alessandro, ing. Formoso e per qualunque altra figura apicale della nostra Amministrazione.

La porta in faccia alla pubblicazione di questa nostra corrispondenza per quanto inutile in ragione della pubblicità che provvederò autonomamente a dare ai cittadini sottende un sentimento di protervia e supponenza istituzionale che contrasta principi e regole presidiate da fonti comunitarie, costituzionali e leggi ordinarie, successive e comunque sovraordinate alla delibera di consiglio comunale da Lei citata a conforto della sua originale e straordinaria tesi.

Non rimanendo soddisfatto rispetto alla richiesta di chiarimenti in precedenza formulata ed in merito a quanto sopra citato riservo opportune azioni di tutela nelle forme e sedi di rito.

 

Avv. Giuseppe Mellone

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Ultimo aggiornamento: 02/01/2025
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