Con apposita sentenza, infatti, il TAR di Lecce ha dichiarato illegittimo il provvedimento con cui l’Asl Lecce ha negato ad un laboratorio di analisi la convenzione per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, condannando anche al risarcimento dei danni causati.
I fatti. Un laboratorio di analisi di Nardò chiedeva alla Regione Puglia l’accreditamento istituzionale per poter erogare prestazioni sanitarie in regime di convenzione.
La Regione si pronunciava negativamente; sicchè il laboratorio, rivolgendosi all’avv. Paolo Gaballo, chiedeva al TAR Lecce l’annullamento della decisione contraria della Regione.
Il TAR accoglieva il ricorso e, alla luce della successiva inerzia regionale nell’istruire l’istanza di accreditamento, nominava un commissario ad acta. Quest’ultimo riconosceva l’accreditamento richiesto dal laboratorio.
Successivamente, però, l’Asl Lecce negava il rilascio della convenzione per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, ritenendo che i laboratori di analisi già contrattualizzati erano sufficienti a soddisfare il fabbisogno della Provincia di Lecce.
Il laboratorio di Nardò, pertanto, era costretto, ancora una volta, ad adìre il TAR Lecce per l’annullamento del diniego opposto dall’Asl alla sottoscrizione della convenzione.
Con la sentenza pubblicata di recente, il Tribunale amministrativo leccese ha accolto il ricorso del laboratorio, annullando il diniego dell’Asl Lecce e condannando la Regione al risarcimento dei danni causati dal ritardo nel rilascio dell’accreditamento istituzionale.
In particolare, il TAR, Sezione II (Presidente Trizzino, relatore Perpetuini), accogliendo la tesi dell’avv.to Gaballo e richiamando la decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha annullato il diniego dell’Asl alla sottoscrizione della convenzione, ritenendo che la sua decisione rappresenta una posizione di privilegio in favore dei laboratori di analisi già contrattualizzati, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti, in violazione del principio della concorrenza.
Il TAR ha anche condannato la Regione a pagare i danni causati al laboratorio di Nardò dal ritardo nell’avvio dell’istruttoria della sua istanza e nel riconoscimento dell’accreditamento.
Secondo il TAR, infatti, “l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con nota del 18 luglio 2011, ha posto in rilievo come una politica di contenimento dell’offerta sanitaria possa tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti, assorbendo la potenzialità della domanda. Si deve, infatti, sottolineare che, sebbene il sistema sanitario nazionale risulti ispirato alla necessità di coniugare il diritto alla salute degli utenti con l’interesse pubblico al contenimento della spesa, esso non può prescindere dal contemplare anche la tutela della concorrenza, irrimediabilmente lesa dall’automatica preclusione alla contrattualizzazione di nuovi soggetti accreditati”.
Soddisfazione è stata espressa dal legale del laboratorio ricorrente: “la decisione del Tribunale amministrativo di Lecce riveste particolare importanza, in quanto è la prima pronuncia che dichiara l’illegittimità di un diniego alla richiesta di sottoscrizione della convenzione da parte di una struttura sanitaria già accreditata”.