Importante decisione da Bari sulla pianificazione urbanistica di Nardò: con delibera dello scorso 6 agosto, pubblicata da ieri sul bollettino ufficiale, la Giunta di Vendola ha approvato la variante al P.R.G. di Nardò adottata dal Commissario straordinario nel 2010 per la riqualificazione di parte della fascia costiera.

I fatti. Il P.R.G. in vigore dal 2001, imponeva dei vincoli di inedificabilità su numerosi terreni privati lungo la fascia costiera, tipizzandoli F/34: il Comune, entro cinque anni, avrebbe avuto espropriarli per realizzare dei parchi attrezzati; altrimenti, ai proprietari spettava la riqualificazione dei terreni.

Fin dal 2006, diversi proprietari, visto che erano decorsi i cinque anni assegnati al Comune senza che avesse realizzato i parchi, lo diffidavano a riqualificare i terreni.

Non avendo ricevuto risposte, si rivolgevano al TAR Lecce, che, accogliendo i loro ricorsi, nominava dei Commissari ad acta per riqualificare alcuni terreni. In altri casi, il Comune era condannato a riqualificarli entro dei termini ben precisi.

Con la delibera n. 61 del 2010, il Commissario straordinario, per risolvere il problema, adottava una variante al P.R.G., riqualificando numerosi terreni lungo la fascia costiera da F/34 (parco attrezzato) ad E/3 (agricole di salvaguardia paesaggistica). In tal modo, il proprietario non avrebbe dovuto più subire l’esproprio del suo terreno, avendo altresì la possibilità di realizzare gli interventi consentiti nelle zone E/3, rispettando i parametri edilizi ed i vincoli paesaggistici.

Nella giornata di ieri, la Regione ha pubblicato la delibera con cui ha sostanzialmente condiviso la variante adottata dal Comune, approvandola, sia pur con prescrizioni e modifiche.

L’iter, però, non è ancora concluso. Nella delibera, infatti, la Regione richiede al Comune “uno specifico provvedimento di adeguamento” alle sue modifiche e prescrizioni entro i 60 giorni stabiliti dall’art. 16 della L.R. n. 56/0, nonché di effettuare “gli adempimenti di cui al d.vo 152/2006 e L.R. n. 44/2012”, cioè la valutazione ambientale strategica.

È necessario, dunque, che il Comune esegua al più presto gli adempimenti richiesti dalla Regione per completare l’iter di riqualificazione dei vincoli della fascia costiera.

Discorso diverso, invece, per le altre zone del centro urbano, tipizzate da F/11 a F/40 esterne ai comparti. Si tratta delle aree che, entro cinque anni, il Comune avrebbe dovuto espropriare per realizzare servizi e strutture per la collettività (scuole, mercati, centri ricreativi, centri culturali e attività sportive).

Neanche in tal caso l’Amministrazione vi riusciva; puntuali, quindi, giungevano le richieste di riqualificazione dei proprietari, che per anni avevano subito i vincoli di inedificabilità del PRG. Per arginare il problema e in attesa del PUG, il consiglio comunale, con la delibera 30/2012, stabiliva che i privati non avevano diritto ad alcuna riqualificazione, perché potevano realizzare a loro spese opere publiche (scuole, mercati, etc.), in cambio della gestione.

Il TAR Lecce, però, “bocciava” la decisione del Consiglio Comunale, rilevando che “nonostante l’intervenuta decadenza, fin dall’anno 2006, dei vincoli imposti sui terreni, il Comune, violando ed eludendo gli obblighi che per legge incombevano, ha omesso di provvedere alla riqualificazione urbanistica degli immobili”; la delibera 30/2012 “appare soltanto un’iniziativa volta ad eludere l’obbligo del Comune di ripianificazione dell’area, ripianificazione che passa necessariamente attraverso una modifica degli strumenti urbanistici vigenti; non possono pertanto ritenersi venuti meno gli obblighi comunali conseguenti alla decadenza del vincolo espropriativo”.

Successivamente, il Consiglio di Stato respingeva l’istanza di sospensione avanzata dal Comune contro la decisione del TAR.

Pertanto, ad oggi, l’Amministrazione è tenuta a riqualificare anche le zone tipizzate da F/11 a F/40.

Né può attendere il PUG.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha più volte chiarito che “il semplice avvio delle procedure per la revisione dell’intero strumento urbanistico comunale non costituisca integrale adempimento dell’obbligo di conferire la riqualificazione urbanistica alle zone rimaste prive di specifica disciplina, a seguito della decadenza del vincolo di destinazione su di esse gravante” (così sentenze TAR Lecce n. 262/2013, 204/2012 e 1714/2011).

Nel caso del nostro Comune, sul PUG siamo ancora in alto mare, visto che non è stata nemmeno avviata la procedura pubblica per la nomina dei tecnici e degli esperti che dovranno formarlo.

Non è più rinviabile, dunque, la riqualificazione delle aree con vincoli espropriativi decaduti.

 

Avv. Paolo Gaballo