Giornata importante per il Comitato Salviamo la Sarparea quella di ieri, 23 febbraio 2017, presso la sede della Regione Puglia. Nel primo pomeriggio si è tenuta l’audizione in V commissione permanente del presidente Filippo Caracciolo, con il Comitato rappresentato egregiamente dal professor Nicola Grasso, docente di Diritto Costituzionale presso l’Ateneo salentino.

Grasso ha presentato le ragioni del comitato e, segnatamente, ha dimostrato l’incompatibilità di qualunque intervento sull’area in oggetto, emersa chiaramente dalle osservazioni e dalle tavole redatte e illustrate dal comitato. Si è inoltre ricordata, ancora una volta, la necessità di completare il censimento degli ulivi monumentali. All’audizione, richiesta dal consigliere Cristian Casili, era presente anche il Comune di Nardò, rappresentato non dall’amministrazione, ma dagli uffici tecnici, nelle persone degli ingegneri Nicola D’Alessandro e Antonella Fiorentino.

A sorpresa si è presentata all’audizione, pur non convocata, l’avvocata Valeria Pellegrino, legale della società proponente, che ha preteso di prendere parola forzando palesemente il regolamento e instaurando un inopportuno contraddittorio che ha impedito che si esponessero nel dettaglio alcuni argomenti sollevati dal comitato. Questo increscioso fatto fornisce l’occasione al Comitato per affermare ancora una volta che la società proponente non è considerata un contraddittore: l’azione del comitato, infatti, è volta a sottolineare che qualunque intervento comporterebbe l’espianto e la distruzione di gran parte dell’uliveto, condizione che va posta in evidenza in fase di pianificazione, piuttosto che attendere la fase progettuale.

Il professore Grasso commenta l’audizione in maniera molto positiva: “Oggi di fatto si è confermato che la delibera di giunta è illegittima per incompetenza: ciò presuppone che la Regione debba o annullarla o convalidarla. In entrambi i casi, si aprirebbero nuovi e interessanti scenari di azione giuridica. Inoltre, è emerso una volta per tutte”, aggiunge Grasso, “il ruolo del Comune, che deve assumersi la responsabilità di completare il procedimento in ordine alla parte istruttoria carente (VAS e censimento degli ulivi)”.

 

COMITATO SALVIAMO LA SARPAREA -Nardò

Bari, 23/02/2017​

REGIONE PUGLIA
Al Presidente della
V Commissione Consiliare Permanente

Oggetto: Lottizzazione3 comparto 65 – Sarparea De Pandi – Nardò loc. S. Isidoro– audizione del 23/02/2017.

Con riferimento al procedimento di cui all’oggetto lo scrivente Comitato, unitamente alla presente, deposita la documentazione di seguito indicata, con preghiera che la stessa venga presa in esame ai fini istruttori e trasmessa agli uffici regionali competenti affinché nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, tengano conto di quanto qui evidenziato e depositato.
Nel riportarsi a quanto già detto nelle precedenti osservazioni che, per comodità di lettura si depositano nuovamente, si forniscono i seguenti ulteriori elementi.

Si ritiene qui di dover insistere affinché la Regione in autotutela annulli il provvedimento di rilascio del parere di compatibilità paesaggistica per i motivi di legittimità e di merito già evidenziati e si chiede inoltre che nell’esame del procedimento di autotutela si voglia tener conto anche della forte illegittimità per illogicità manifesta e difetto di motivazione del parere espresso dal Ministero dei Beni Culturali per mano della Soprintendenza competente per territorio,

Il predetto parere è atto endoprocedimentale presupposto al parere di compatibilità paesaggistica e ne inficia quindi la legittimità. Si tenga presente che il PPTR della Regione Puglia è atto copianificato con il Ministero dei Beni culturali che ha evidentemente fortemente voluto la norma vincolistica dell’art. 79 delle NTA del PPTR stesso, nella parte in cui prescrive che sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice, nei termini riportati nelle allegate schede di ”identificazione e definizione della specifica disciplina d’uso” dei singoli vincoli (cfr. per lo specifico vincolo la scheda PAE0067), si applicano le specifiche discipline d’uso, e in particolare, la normativa d’uso della sezione C2 della scheda d’ambito, di cui all’art.37, comma 4, in cui ricade l’immobile o l’area oggetto di vincolo, che assume valore prescrittivo per i piani e i programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici, nonché per tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell’area interessata da dichiarazione di notevole interesse pubblico, è inoltre obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nelle Linee Guida allegate al PPTR.

Si ricorda che nell’esprimere il primo parere paesaggistico, contrario alla realizzazione dell’intervento, la Sovrintendenza ha innanzitutto riportato le motivazioni del riconoscimento del notevole interesse pubblico della zona di cui al DM 04/09/1975 e cioè che “la zona predetta ha notevole interesse pubblico per le sue caratteristiche climatiche paesaggistiche e geomorfologiche che hanno consentito l’intensa opera di umanizzazione, sicché è possibile ammirare il felice connubio del lavoro umano con le bellezze della natura e dei vasti litorali pressoché intatti nella loro originaria bellezza, che incoraggiano sempre più correnti turistiche di massa, mentre le numerose insenature e macchie verdi instaurano un equilibrato rapporto fra uomo, natura colonizzata, architettura e colore”.
Ha quindi evidenziato, correttamente, che l’intervento stravolge “l’attuale equilibrata configurazione dell’area interessata, limitandone la godibilità dal mare e da terra interferendo negativamente nella percezione di insieme del paesaggio costiero e del paesaggio agrario, di forte caratterizzazione e connotazione culturale del territorio salentino e cancella di fatto un antico uliveto a favore di una incongrua cementificazione tra gli ulivi” ed ha concluso “di non poter condividere le scelte di progetto perché contrarie ai più elementari criteri di tutela del paesaggio”

Nel secondo parere paesaggistico (cfr. nota prot. 174 del 20/10/2015), favorevole, che è stato assunto a presupposto della DGR n. 1173 del 26.07.2016, invece la Soprintendenza sul solo presupposto di una rielaborazione progettuale consistente in riduzione di volumetria e la previsione di piccoli e sostanzialmente insignificanti accorgimenti progettuali, ha ritenuto che “il progetto così come rielaborato, superi le esplicitate criticità alla base del precedente parere contrario espresso da questa Soprintendenza” ed ha concluso ritenendo la compatibilità “con i valori paesaggistici del sito in coerenza con le previsioni del PUG di Nardò”.

Alcuna istruttoria è stata condotta (o quantomeno non ve ne è traccia nel parere) ed alcuna motivazione è stata formulata rispetto alla obbligatoria applicazione dell’art. 79 del PPTR, voluto e sottoscritto dallo stesso Ministero.

È evidente che tale forte carenza dell’atto presupposto inficia la legittimità del parere paesaggistico regionale di cui si insiste a chiedere l’annullamento.
In subordine si chiede che la Regione voglia chiedere alla Sovrintendenza di rivedere il proprio parere motivandolo alla luce del PPTR e delle specifiche norme ivi contenute.
Si fa salvo e ci si riporta a tutto quanto già richiesto, rilevato e dedotto e si depositano:
1. Osservazioni in data 23/08/2011 complete di allegati;
2. Osservazioni in data 7/02/2017 complete di allegati;
3. Istanza di accesso depositata presso la Sovrintendenza da Italia Nostra in data 29/10/2015.
4. Lettera diffida depositata in data 24/01/2017

Il coordinatore del Comitato “Salviamo la Sarparea”
Avvocato Stefania Ronzino

Si prega di inviare le comunicazioni inerenti il presente procedimento a:
Comitato Salviamo la Sarparea
Avv. Stefania Ronzino, email stefaniaronz@tiscali.it, PEC stefaniaronz@pec.gmail.it

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