Il Consiglio di Stato, confermando quanto già statuito dal TAR Lecce, attesta la legittimità dell’operato del Comune di Oria relativo alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto degli alunni residenti o domiciliati nelle contrade frequentanti le scuole comunali primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado.
I fatti. Nel mese di giugno 2021, l’Amministrazione Comunale di Oria ha bandito la gara per l’affidamento del servizio citato per un importo di circa € 400.000,00.

L’Amministrazione, a seguito di alcune verifiche effettuate sull’operatore classificato al primo posto, procedeva con l’esclusione dello stesso in ragione di una irregolarità del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e con l’affidamento d’urgenza dell’importante servizio alla società Omnia service.

Gli esiti della procedura concorsuale venivano, quindi, impugnati dinnanzi al TAR Lecce dalla società estromessa. Secondo la ricorrente, il provvedimento di esclusione del Comune era illegittimo per difetto di istruttoria e violazione dei principi in materia di appalti.

La società aggiudicataria si difendeva in giudizio con l’Avv.to Paolo Gaballo, il quale eccepiva l’infondatezza dell’azione avversaria, evidenziando la piena regolarità della procedura seguita dall’Ente e, quindi, la legittimità della disposta esclusione.

Il TAR Lecce, Sezione II, con sentenza del 24 novembre 2022, respingeva il ricorso dell’operatore escluso, acclarando la correttezza dell’operato della Stazione appaltante.

La pronuncia del Tribunale salentino veniva impugnata dinnanzi al Consiglio di Stato.

Questa mattina la V Sezione del Consiglio di Stato (Presidente Rosanna De Nictolis – relatore Gianluca Rovelli), con la sentenza n. 1165/2023, condividendo le tesi difensive dell’Avv.to Paolo Gaballo per la società controinteressata e dell’Avv. Francesco Baldassarre per il Comune di Oria, ha accertato che l’appellante era incorso in una delle cause di esclusione automatica prevista dall’art. 80 del codice dei contratti, all’esito di un D.U.R.C. irregolare che aveva attestato una situazione di irregolarità nel corso della procedura di gara, affermando che il provvedimento espulsivo è ben motivato alla stregua dei parametri che regolano le procedure di evidenza pubblica.

Il Consiglio di Stato ha anche condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Avv. Gaballo, difensore della società aggiudicataria: “le due pronunce del Giudice Amministrativo rivestono notevole rilievo, in quanto consentono agli alunni ed alle loro famiglie di poter contare su un importantissimo servizio pubblico”.

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