Il Tribunale amministrativo della Puglia dichiara illegittimo il provvedimento con cui l’ASL Bari aveva rinviato la presa in carico del servizio di trasporto dei disabili di quattro centri diurni della Provincia di Bari, condanna l’ASL Bari e la Regione Puglia, in solido tra loro, a risarcire i costi sopportati dai quattro centri per il servizio di trasporto e dispone la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti di Bari per le responsabilità che la stessa riterrà di individuare.

I fatti. L’art. 46 della Legge Regionale n. 4 del 2010 assegna alle ASL competenti per territorio il compito di garantire il servizio di trasporto dei disabili presso i centri diurni socio-educativi contrattualizzati ai sensi dell’art. 60 del regolamento regionale n. 4 del 2007.

Negli anni passati, l’ASL Bari, nonostante le molteplici diffide per l’attivazione del servizio di trasporto ricevute dalla Cooperativa Ruah e dalla Starbene s.r.l., titolari di quattro centri diurni in Bari e Rutigliano, dalle associazioni di categoria ed anche dal Comune di Bari, non attivava il predetto servizio.

Solo nel 2020 l’ASL Bari, per tentare di porre rimedio a tanto, in via eccezionale e temporanea, consentiva ai suddetti centri diurni di provvedere al trasporto, corrispondendo, però, agli stessi una tariffa, € 6,51 per utente, che non copriva i costi realmente sopportati. Scaduto il contratto, la Cooperativa Ruah e la Starbene s.r.l. tornavano a diffidare l’ASL Bari a prendere in carico il servizio o a ricevere una tariffa adeguata ai costi reali. In caso contrario, le società avvertivano l’ASL Bari che sarebbero state costrette ad interrompere il trasporto e che ciò avrebbe creato gravissimi danni agli utenti disabili dei propri centri ed alle rispettive famiglie, a cui sarebbe stato impedito di poter fruire di un servizio indispensabile per somministrare le terapie di cui i disabili avevano estrema necessità sulla base dei programmi di riabilitazione autorizzati dalla stessa Asl Bari.

Vista l’inerzia dell’ASL Bari, la Cooperativa Ruah e la Starbene s.r.l., tramite l’Avv. Paolo Gaballo del Foro di Lecce, invocavano giustizia al TAR Puglia, chiedendo di porre rimedio ad una situazione divenuta improcrastinabile, nonché il rimborso delle maggiori spese sostenute negli anni per il servizio di trasporto di competenza dell’ASL Bari.

Il TAR disponeva il coinvolgimento nei giudizi della Regione Puglia, affinchè la stessa, assieme all’ASL Bari, pervenisse con sollecitudine ad una soluzione della vicenda.

Nonostante il disposto del TAR, nulla accadeva; sicchè la Cooperativa Ruah e la Starbene s.r.l. tornavano ad invocare giustizia al TAR Puglia, che, accogliendo le istanze cautelari avanzate dall’Avv. Gaballo, ordinava all’ASL Bari ed alla Regione Puglia un tavolo tecnico al fine di risolvere la situazione e, nel caso, rinegoziare con la Cooperativa Ruah e la Starbene l’originaria tariffa per lo svolgimento, da parte di queste ultime, del servizio di trasporto.

Tuttavia, nell’unico incontro fissato dalla Regione il primo febbraio 2023, nulla accadeva.

Nei mesi il TAR Puglia aveva accolto un analogo ricorso di un centro diurno di Bitonto, difeso anche questo dall’Avv. Paolo Gaballo, condannando l’ASL Bari ad erogare il servizio ed a risarcire i danni subiti dal suddetto centro.

Questa mattina la Seconda sezione del TAR Puglia (Presidente Orazio Ciliberti, estensore Donatella Testini) ha pubblicato altre quattro decisioni. Questa volta il TAR non solo ha dichiarato illegittimo il provvedimento dell’ASL Bari di rinvio dell’erogazione del servizio di trasporto in favore dei centri ricorrenti ed ha condannato Regione Puglia e ASL Bari a risarcire i danni, individuandoli nei costi del servizio sopportati dai centri dal 1 gennaio 2021, presumibilmente svariate centinaia di migliaia di euro, ma ha anche disposto la trasmissione

degli atti alla Corte dei Conti di Bari per le responsabilità che la stessa riterrà di individuare. In caso di mancato accordo sulla somma da risarcire, il TAR ha già nominato come Commissario ad acta il Prefetto di Bari, affinchè provveda in luogo delle Amministrazioni intimate.

Nelle quattro pronunce si leggono passaggi particolarmente significativi sulla grave inerzia di cui l’ASL Bari e la Regione Puglia si sono rese protagoniste nell’assunzione del servizio in danno dei centri diurni della Cooperativa Ruah e della Starbene s.r.l.: “il provvedimento impugnato comporta un arresto procedimentale nella presa in carico del servizio da parte dell’A.s.l., ex art. 46 L.R. n. 4/2010, concretizzandosi, nella sostanza, in una proroga sine die dell’affidamento del servizio in corso, con la conseguente coercizione della ricorrente a svolgerlo in condizioni antieconomiche, non potendo essa interrompere un trasporto essenziale per i propri utenti disabili. Ancora oggi, a distanza di molti mesi dall’emanazione dello stesso atto impugnato, l’A.s.l. Bari non solo non ha preso in carico il servizio, ma non ha neppure svolto alcuna delle attività per finanziarlo, gestirlo in proprio o affidarlo a terzi. Sussistono tutti gli elementi della responsabilità civile della P.A., ivi compreso l’elemento soggettivo, stante la grave negligenza imputabile sia alla A.s.l. di Bari sia alla Regione Puglia che, a dispetto dei reiterati solleciti e diffide, non hanno ovviato per tempo all’incombente del finanziamento e dell’affidamento e contrattualizzazione del servizio, sollevando così la ricorrente dall’onere ingiusto.”.

Le quattro decisioni del TAR rivestono particolare importanza, in quanto consentono di sbloccare una situazione che si trascina da anni in danno dei centri diurni e dei loro utenti disabili e rappresenta una pietra miliare nella distribuzione delle competenze dei servizi in favore dei diversamente abili e nell’interpretazione della normativa regionale in materia.

Soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dalla Cooperativa Ruah, dalla Starbene, dai genitori dei diversamente abili che usufruiscono del centro e dall’Avv. Paolo Gaballo

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.

Questo sito o gli strumenti di terze parti in esso integrati trattano dati personali (es. dati di navigazione o indirizzi IP) e fanno uso di cookie o altri identificatori necessari per il funzionamento e per il raggiungimento delle finalità descritte nella cookie policy. Puoi liberamente fornire, rifiutare o revocare il tuo consenso senza incorrere in limitazioni sostanziali e modificare le tue preferenze relative agli annunci pubblicitari in qualsiasi momento accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie. Dichiari di accettare l'utilizzo di cookie o altri identificatori ovvero di accettare le eventuali preferenze che hai selezionato, cliccando sul pulsante accetta o chiudendo questa informativa. maggiori informazioni

COOKIE POLICY

Questo sito utilizza i Cookies piccoli file di testo che vengono depositati sul vostro computer per ricordare le attività e le preferenze scelte da voi e dal vostro browser.

In generale, i cookie vengono utilizzati per mantenere le preferenze dell’utente, memorizzano le informazioni per cose come carrelli della spesa e forniscono dati di monitoraggio anonimi per applicazioni di terze parti come Google Analytics. Tuttavia è possibile disabilitare i cookie direttamente dal browser così come indicato di seguito.

Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" acconsenti al loro utilizzo.

Microsoft Internet Explorer
1. Selezionare “Strumenti” dalla barra delle applicazioni principale, quindi ‘Opzioni Internet’
2. Cliccare sulla scheda ‘Privacy’
3. Scegliere il livello di sicurezza dei cookie


Firefox
1. Selezionare “Strumenti” dalla barra delle applicazioni principale e in seguito “Opzioni”
2. Cliccare sulla scheda ‘Privacy’
3. Nella sezione “Cookie” deselezionare la casella “Accetta i cookie dai siti”


Google Chrome
1. Cliccare sull’icona della chiave e selezionare “Impostazioni”
2. Cliccare sul link “Mostra impostazioni avanzate”
3. Cliccare sul pulsante “Impostazioni dei contenuti” sotto ‘Privacy’
4. Modificare l’impostazione dei cookie: ‘Impedisci ai siti di impostare dati’
5. Cliccare sul pulsante ‘OK’


Opera
1. Selezionare “Impostazioni” nella barra delle applicazioni principale e selezionare “Preferenze”
2. Cliccare su ‘Avanzate’ e selezionare “Cookie”
3. Cliccare su ‘Non accettare mai i cookie’
4. Cliccare ‘OK’


Safari
1. Cliccare il pulsante ‘Strumenti’ dalla barra principale e selezionare “Preferenze”
2. Cliccare ‘Sicurezza’
3. Nella sezione ‘Accetta Cookie “, cliccare su ‘Mai ‘
4. Chiudere la finestra


Se il vostro Browser non è presente in questa pagina è possibile consultare il sito aboutcookies.org, che offre una guida per tutti i browser moderni.

Chiudi