Il Tribunale amministrativo della Puglia, con la prima sentenza in materia, dichiara illegittimo il provvedimento con cui l’ASL Bari aveva rinviato la presa in carico del servizio di trasporto presso i centri diurni della Provincia di Bari e condanna l’ASL Bari e la Regione Puglia, in solido tra loro, a risarcire i costi nelle more sopportati dai centri, oltre interessi legali.  

I fatti. L’art. 46 della Legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 assegna alle ASL competenti per territorio il compito di garantire il servizio di trasporto dei disabili presso i centri diurni socio-educativi contrattualizzati ai sensi dell’art. 60 del regolamento regionale n. 4 del 2007. 

Negli anni passati, l’ASL Bari, nonostante le molteplici diffide per l’attivazione del servizio di trasporto ricevute dai centri diurni, dalle associazioni di categoria ed anche dal Comune di Bari, non attivava il predetto servizio. 

Solo nel 2020 l’ASL Bari, per tentare di porre rimedio a tanto, in via eccezionale e temporanea, consentiva ai centri diurni di provvedere al trasporto, corrispondendo, però, agli stessi una tariffa, € 6,51 per utente, che non copriva i costi realmente sopportati. Scaduto il contratto, i centri tornavano a diffidare l’ASL Bari a prendere in carico il servizio o a ricevere una tariffa adeguata ai costi reali. In caso contrario, gli stessi centri avvertivano l’ASL Bari che sarebbero stati costretti ad interrompere il trasporto e che ciò avrebbe creato gravissimi danni agli utenti disabili dei centri ed alle rispettive famiglie, a cui sarebbe stato impedito di poter fruire di un servizio indispensabile per somministrare le terapie di cui i disabili avevano estrema necessità sulla base dei programmi di riabilitazione autorizzati dalla stessa Asl Bari. 

Vista l’inerzia dell’ASL Bari, quattro centri diurni di Bari e Rutigliano, tramite l’Avv. Paolo Gaballo del Foro di Lecce, invocavano giustizia al TAR Puglia, chiedendo di porre rimedio ad una situazione divenuta improcrastinabile, nonché il rimborso delle maggiori spese sostenute negli anni per il trasporto. 

Il TAR disponeva il coinvolgimento nei giudizi della Regione Puglia, affinchè la stessa, assieme all’ASL Bari, pervenisse con sollecitudine ad una soluzione della vicenda. 

Nonostante il disposto del TAR nulla accadeva; sicchè i quattro centri diurni tornavano ad invocare giustizia al TAR Puglia, che, accogliendo le istanze cautelari avanzate dall’Avv. Gaballo, con quattro ordinanze, ordinava all’ASL Bari ed alla Regione Puglia un tavolo tecnico al fine di risolvere la situazione e, nel caso, rinegoziare con i centri diurni l’originaria tariffa per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, del servizio di trasporto. 

Tuttavia, nell’unico incontro fissato dalla Regione il primo febbraio 2023 nulla accadeva. 

Anche il centro diurno di Bitonto, denominato “Crisalide”, dopo aver chiesto all’ASL Bari di erogare il servizio in favore dei propri utenti disabili, si vedeva rinviare dall’ASL l’assunzione diretta del servizio a data indeterminata. Sicchè, tramite l’Avv. Gaballo, impugnava al TAR Puglia il provvedimento dell’ASL Bari, chiedendo la condanna di quest’ultima ad erogare il servizio di trasporto in favore dei propri utenti e il risarcimento dei danni nelle more subiti. 

In questi giorni la Seconda sezione del TAR Puglia (Presidente ed estensore Orazio Ciliberti) ha pubblicato la propria decisione. Il TAR ha accolto il ricorso del centro “Crisalide”, dichiarato illegittimo il provvedimento dell’ASL Bari di rinvio dell’erogazione del servizio di trasporto in favore del centro e condannato la Regione Puglia e l’ASL Bari, in solido tra loro, a risarcire i danni subiti dal centro, individuandoli nei costi del servizio sopportati dal centro dal 1 ottobre 2021, oltre interessi legali, presumibilmente svariate centinaia di migliaia di euro. In caso di mancato accordo sulla somma da risarcire, il TAR ha già nominato come Commissario ad acta il Prefetto di Bari, affinchè provveda in luogo delle Amministrazioni intimate. 

Nella pronuncia si leggono passaggi particolarmente significativi sull’inerzia di cui l’ASL Bari si è resa protagonista nell’assunzione del servizio in danno dei centri diurni:  “il provvedimento impugnato comporta un arresto procedimentale nella presa in carico del servizio da parte dell’A.s.l., ex art. 46 L.R. n. 4/2010, concretizzandosi, nella sostanza, in una proroga sine die dell’affidamento del servizio in corso, con la conseguente coercizione della ricorrente a svolgerlo in condizioni antieconomiche, non potendo essa interrompere un trasporto essenziale per i propri utenti disabili. Ancora oggi, a distanza di molti mesi dall’emanazione dello stesso atto impugnato, l’A.s.l. Bari non solo non ha preso in carico il servizio, ma non ha neppure svolto alcuna delle attività per finanziarlo, gestirlo in proprio o affidarlo a terzi. Pertanto, anche sotto tale profilo, il ricorso è ammissibile, sussistendo l’interesse della ricorrente a veder annullato l’atto impugnato e ad essere risarcita”. 

La decisione, la prima del TAR Puglia sul trasporto dei disabili, riveste particolare importanza, in quanto consente di sbloccare una situazione che si trascina da anni in danno dei centri diurni e dei loro utenti disabili e rappresenta una pietra miliare nella distribuzione delle competenze dei servizi in favore dei diversamente abili e nell’interpretazione della normativa regionale in materia.  

Soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dal centro diurno, dai genitori dei diversamente abili che usufruiscono del centro e dall’Avv. Paolo Gaballo. 

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