Lecce, 12 ottobre 2026 – Vittoria della Flc in Tribunale a tutela di un’insegnante salentina. Nel 2024 l’amministrazione scolastica ha male interpreta una sentenza, tagliando 4 punti nella ricostruzione di carriera. Un errore che è costato alla docente un calvario burocratico: i Ministeri dell’Istruzione e dell’Economia infatti le hanno richiesto 7.200 ero per presunti stipendi indebitamente ricevuti. Il Giudice del Lavoro però ha ristabilito la verità, chiudendo il calvario.
La vicenda. Si è chiusa dunque con una vittoria su tutta la linea, la complessa vicenda legale di una docente salentina costretta a difendersi da un’ingiusta richiesta di restituzione di denaro avanzata dall’amministrazione scolastica. La sentenza n. 4895/2026 depositata il 7 ottobre scorso 2026 e firmata dal giudice Luca Notarangelo, ha dato pienamente ragione alla lavoratrice, annullando i provvedimenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) e del Ministero dell’Economia (Mef). Tutto ha avuto inizio nel gennaio 2024, quando l’istituto comprensivo in cui la docente prestava servizio ha emesso un nuovo decreto di ricostruzione della carriera. A causa di un’errata interpretazione di una precedente sentenza del 2023, l’amministrazione scolastica aveva improvvisamente cancellato 4 anni di servizio pre-ruolo (svolti tra il 1992 e il 1996), che erano invece già stati regolarmente riconosciuti alla professoressa.
Giustizia. Il “taglio” dell’anzianità ha innescato un effetto domino disastroso: il Mef, nel febbraio 2025, ha recapitato alla docente un’ingiunzione di pagamento, chiedendo la restituzione di 7.205,19 euro per stipendi percepiti indebitamente. La docente, iscritta alla Flc Cgil Lecce, non si è arresa e ha impugnato i provvedimenti davanti al Tribunale. “Il Giudice ha chiarito senza mezzi termini l’abbaglio dell’amministrazione”, spiega Francesca Franza, segretaria generale della Flc Cgil Lecce. “La precedente sentenza non autorizzava in alcun modo l’esclusione di quegli anni di servizio pre-ruolo. Il Tribunale ha quindi sancito la totale insussistenza del debito, ordinando la disapplicazione dell’ingiunzione e del decreto di ricostruzione carriera. Il pronunciamento del giudice restituisce serenità alla professionista della scuola e fa giurisprudenza contro quegli automatismi burocratici che rischiano di penalizzare ingiustamente i lavoratori”.