La vicenda del resort di investitori stranieri nella zona Sarparea di Nardò sta suscitando un clamore mediatico ingiustificato. Il clima di confusione è stato attentamente pianificato

ed è organico ad una attività tesa ad ingenerare per confondere i termini della questione e, magari, fornire l’occasione per un’approvazione del progetto con quei mezzi “straordinari” che stanno pericolosamente sostituendosi alla trafila di pesi e contrappesi che dovrebbero garantire una corretta valutazione in una nazione democratica come è l’Italia.

 

Bisogna precisare che questa vicenda nasce dall’intenzione di costruire tra gli ulivi di una delle poche zone non edificate della costa di Nardò, un resort che è stranamente composto per il 70% di villette a schiera e quindi suscita il sospetto che lo scopo principale sia la costruzione di case a vendere come è successo per la quasi totalità di precedenti simili progetti nei dintorni.

Gli ambientalisti, riuniti nel Comitato per la Tutela del Paesaggio, vollero vederci chiaro e studiando carte ed aerofotogrammetrie scoprirono che, per asimmetria della collocazione degli ulivi, si trattava di un bosco naturale e che, da documenti (pergamene) conservati negli archivi del Monastero di Santa Chiara, si ritrovano prove dell’esistenza del bosco di Ulivi già nell’anno 1452; con il conforto di esperti agronomi si valutava la presenza di numerosi ulivi monumentali (plurisecolari) non censiti. Si presentarono quindi debite osservazioni alla regione Puglia nella fase di ascolto prevista dalle procedure di valutazione sia di impatto ambientale che paesaggistico. La regione accolse le osservazione e provvide a censire gli ulteriori ulivi secolari e di conseguenza a negare il nulla osta paesaggistico.

Del resto erano evidenti, fin dall’inizio, macroscopiche forzature come le altezze degli edifici più elevati degli alberi e la profondità delle fondamenta che avrebbero comunque intaccato le radici degli ulivi in netto contrasto con l’asserzione di voler mantenere intatto l’uliveto. Anche la Consulta dell’ambiente del comune di Nardò espresse parere (ancorchè consultivo) negativo sul progetto Questo il sunto più sintetico possibile della vicenda, allegate troverete le osservazioni del Comitato Tutela Paesaggio e il parere della Consulta Ambiente di Nardò.

Fare Verde plaude alle decisioni della Regione Puglia che rappresentano il miglior modo per difendere beni dall’incommensurabile valore come l’integrità del territorio e del paesaggio, beni in assoluto non fungibili.

Non si può tollerare che chiunque venga nel Salento faccia strame del territorio solo per profitto.

Si può accettare il restauro, il recupero e il riuso di vecchi manufatti esistenti rispettando stili e codici estetici ma non si può aggiungere ulteriore volumetria anche in considerazione che quelle previste dagli strumenti urbanistici sono abbondantemente esaurite. Nei loro paesi questi signori non si permetterebbero mai di sfregiare zone incontaminate con vestigia architettoniche ma anche paesaggistiche e ambientali perché le leggi non lo consentono, lo fanno qui perchè ci considerano poco più che colonie. Facendo leva sull’opinione pubblica stremata da anni di crisi col ricatto occupazionale e con promesse di ricadute economiche molto aleatorie.

Il solito gioco degli esploratori che offrono perline di vetro in cambio di tonnellate d’oro.

L’attuale clamore mediatico provocato dai promotori di questo progetto non può costituire condizionamento per le scelte delle Istituzioni ed eventuali giudizi giurisdizionali. L’innesco di queste polemiche serve solo agli immobiliaristi per tentare uno straccio di accordo con la Regione per evitare la sentenza del Consiglio di Stato dove forse non hanno avuto modo di “rappresentare” i propri interessi come al TAR di Lecce.

 

 

 

Associazione ambientalista FARE VERDE

Gruppo provinciale di Nardo’

Il Responsabile

Graziano De Tuglie

 

Comune di Nardò

Provincia di Lecce

 

CONSULTA DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLA VIABILITA’

 

 

Prot. 8 ​​Nardò 10/12/2012

 

 

Al Sindaco

All’Assessore all’Ambiente

Al Dirigente dell’area Funzionale 2°

della Città di Nardò

 

 

Oggetto: Parere PUE “Oasi Sarparea” Comparto 65 – Piano Lottizzazione del PRG vigente Loc. S.Isidoro proponente Oasi Sarparea srl.

 

 

La Consulta per l’Ambiente del Comune di Nardò, avendo preso visione, nella seduta del 26.11 u.s., del progetto indicato in epigrafe e, considerato il forte impatto del progetto in esame sull’ambiente e sul territorio nel suo complesso, e nello specifico sotto l’aspetto ambientale sotto l’aspetto paesaggistico e sotto l’aspetto geologico, esprime, all’unanimità, parere

negativo

nei confronti del progetto di cui all’oggetto con le seguenti motivazioni :

 

1. IMPATTO IDROGEOLOGICO

La zona della Sarparea è, al pari del sito della Palude del Capitano, distante solo qualche centinaio di metri in linea d’aria, caratterizzata da doline, doline di crollo (Spundulate) e polle sorgive a mare (ben visibili quelle che sgorgano nell’impianto di Stabulazione di proprietà Murciano). Tutto ciò denota, in maniera innegabile, che la stessa fragilissima situazione geologica ed idrogeologica che esiste nella zona della Palude del Capitano, esista (e data la brevissima distanza e la stessa natura del terreno, meraviglierebbe il contrario) anche in località Sarparea. Sarebbe logico, pertanto, che tutti i vincoli geologici ed idrogeologici che proteggono la zona della Palude vadano a proteggere anche la zona della Sarparea. In ogni caso il progetto è privo di adeguato studio geologico che analizzi i terreni interessati dall’insediamento sotto questo specifico aspetto.

2. IMPATTO ANTROPICO

La recente realizzazione di altro villaggio turistico nelle immediate vicinanze della spiaggetta di S. Isidoro ha ulteriormente sottoposto a stress antropico un tratto di litorale che si rivela appena sufficiente per il turismo residenziale. Ad eccezione della spiaggetta sabbiosa, infatti, il litorale a nord (verso Porto Cesareo) è delimitato da un impianto privato di stabulazione, dove la balneazione è vietata. Subito a sud della spiaggetta, invece (zona Palude del Capitano), vigono una serie di divieti di balneazione, transito, ecc. disposti dalla Riserva Marina di Porto Cesareo e dall’Ente Gestore del Parco Naturale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano. In parole povere, la zona balneare di S. Isidoro è già satura oltre la decenza e pensare ad un ulteriore carico antropico sul litorale sarebbe irrazionale, illegittimo ed improponibile.

 

3. IMPATTO PAESAGGISTICO

 

L’intervento urbanistico proposto è in contrasto con le NTA del PUTT/P che disciplinano i processi di trasformazione fisica e d’uso del territorio in rapporto alla valorizzazione e alla salvaguardi delle peculiarità paesaggistiche e ambientali del territorio. E’, inoltre, un ulteriore esempio di consumo fine a se stesso del territorio senza alcun reale legame con lo sviluppo economico-turistico della zona. In ultimo esiste nell’area in oggetto un bosco di ulivi monumentali, censiti nel catasto regionale, che già ripetuti oltraggi hanno ricevuto dall’azione degli uomini non ultima una potatura selvaggia a fine della scorsa estate su cui la magistratura ha aperto un’indagine.

 

 

Il presidente

 

 

 

Comitato per la Tutela del Paesaggio

Nardò (Le)

 

 

Spett.le

COMUNE DI NARDÒ

Ufficio Urbanistica Ambiente

Via Volta

73048 Nardò (Le)

 

REGIONE PUGLIA

Ufficio VAS

Via delle Magnolie, 8

Z.I. Modugno – Bari

 

REGIONE PUGLIA

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

VIA DELLE MAGNOLIE

Z.I. MODUGNO – BARI

 

REGIONE PUGLIA

Ufficio Provinciale Agricoltura di Lecce

Via Aldo Moro

73100 Lecce

 

REGIONE PUGLIA

Commissione Tutela Alberi Monumentali

c/o Assessorato Regionale all’Ecologia

Via delle Magnolie 8

Z.I. Modugno – Bari

70100 Bari

 

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Comando Regionale

 

 

Oggetto: Osservazioni ex art. 14 co. 3 D.lgs. 152/2006 – circolare 1/2008 approvata con la DGR n. 981 del 13/06/2008 – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – Lottizzazione3 comparto 65-Sarparea De Pandi-Nardò – richiesta di rigetto e/o sospensione del procedimento.

Segnalazione per il riconoscimento monumentalità oliveto art. 4 co. 3 L.R. 14/2007.

 

 

Il sottoscritto dott. Francesco Muci, Presidente e legale rappresentante del Comitato per la tutela del Paesaggio costituitosi a Nardò in data …………….., con riferimento al procedimento di cui all’oggetto, trasmette le seguenti osservazioni.

 

Premessa.​

Il Piano di Lottizzazione all’esame, insiste su di un’area interamente ricoperta da alberi di olivo, aventi la quasi totalità carattere di monumentalità e risulta pertanto incompatibile con le esigenze di tutela come delineate dalla L.R. 14/2007 per le motivazioni che di seguito si espongono.

Deve innanzitutto premettersi che la L.R. 14/2007, che prevede varie forme di tutela degli alberi di olivo aventi caratteristiche di monumentalità, non è certo l’unico dato normativo che impone il divieto di abbattimento di alberi di olivo che, seppure con finalità e termini diversi, era già contenuto nel datato ma vigente D.Lgs.Lgt. 27-7-1945 n. 475 che, come modificato, ancora oggi prevede che “art. 1. È vietato l’abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto è previsto nell’art. 2. Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali. Art. 2. L’abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovute a cause non rimovibili, e di quelli che, per eccessiva fittezza dell’impianto, rechino danno all’oliveto, può essere autorizzato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, che provvederà con deliberazione della Giunta camerale, a seguito di accertamento sull’esistenza delle condizioni stesse, eseguito dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura”.

La legge regionale 14/2007, di portata sicuramente innovativa, modifica la prospettiva da cui si impone la tutela, puntando al valore paesaggistico e culturale degli olivi/oliveti aventi caratteristiche di monumentalità.

Il Piano di Lottizzazione oggetto di analisi, impatta fortemente con un numero rilevante di alberi che, pur avendo le caratteristiche di monumentalità disciplinate dalla L.R. 14/2007 non sono stati censiti e che, addirittura, a parere dello scrivente Comitato, costituiscono un unico oliveto monumentale da tutelarsi a norma dell’art. 2 co. 3 della L.R. 14/2007.

Le disposizioni del P.R.G. del Comune di Nardò che prevedono la lottizzazione nell’area in esame, risalgono ad oltre trenta anni addietro, e sono ormai obsolete e prive di riscontro nella realtà. Infatti l’obsolescenza delle predette previsioni è confermata dal fatto che tutta la politica regionale va in direzione opposta rispetto alla via percorsa dal Piano di Lottizzazione in esame, laddove nei recenti Piani e Programmi, a partire dal PUTT/p prima, dal Piano paesaggistico poi, per finire al programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007/2013 approvato da ultimo con delibera di G.R. 1105 del 26/04/2010, la tutela paesaggistica delle aree e delle piante in esame è posta in primo piano rispetto alle altre politiche di sviluppo agricolo, economico, edilizio e turistico.

D’altronde, ma per garantire la costante attualità delle previsioni di carattere urbanistico, soprattutto laddove le stesse comportino restrizioni sulla proprietà privata, la Legge 1150/1942 (art. 17) prima e la L. 1187/1968 (art. 2) poi, hanno previsto un doppio termine decadenziale, ossia l’approvazione del Piano particolareggiato (o piano di Lottizzazione) entro 5 anni, e l’esecuzione dello stesso entro dieci, pena la decadenza da un lato dei vincoli preordinati all’esprorio, e dall’altro delle previsioni rimaste inattuate.

Norma analoga è oggi contenuta nell’art. 9 del D.lgs 325/2001 che, nel disciplinare i vincoli derivanti da piani urbanistici, prevede che essi abbiano la durata di cinque anni e che se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell’opera, il vincolo preordinato all’esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall’articolo 9 del testo unico in materia edilizia, disposizioni prevista per le c.d. zone bianche, ossia quelle per le quali non vi sia pianificazione urbanistica, ovvero “non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione”.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato (si vedano per tutte la sent. 2768/2009 e la sent. 6170/2007), in materia di efficacia del piano di Lottizzazione dopo la scadenza del termine previsto per la sua esecuzione, si è soffermata sul significato del principio generale contenuto nell’art. 17, primo comma, della legge n. 1150 del 1942, per il quale, “decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso”.

Le disposizioni previste oggi dal Piano di Lottizzazione in esame devono pertanto ritenersi inattuabili attesa la loro decadenza, acclarata dall’assoluta inadeguatezza delle disposizioni ivi contenute rispetto alla reale odierna situazione dei luoghi ed alla incompatibilità con le più recenti politiche di tutela ambientale e paesaggistica di emanazione comunitaria e regionale.

Vi è di più che, per espressa disposizione del PUTT/p e del PPTR i Piani Regolatori avrebbero dovuto essere adeguati alle prevalenti norme di tutela paesaggistica con essi emanate.

Ancora, solo per citare alcuni degli atti regionali che vanno nella direzione della tutela e valorizzazione del paesaggio ulivetato si consideri ad esempio la recente Delibera di G.R. 1227/2011 con cui nell’aderire ad un’iniziativa di promozione del paesaggio ulivetato e dei suoi prodotti si utilizzano le risorse assegnate nell’ambito del programma regionale per la tutela dell’ambiente approvato con Delib.G.R. n. 1440/2003 aggiornato e modificato con la Delib.G.R. n. 2645/2010 – Asse 2, linea d’intervento f – per attivare azioni di valorizzazione dei prodotti e del paesaggio degli ulivi monumentali di Puglia allo scopo di promuovere l’immagine del paesaggio ulivetato della Puglia, in particolare degli ulivi e uliveti monumentali e delle loro produzioni tenendo conto del Primo elenco provvisorio degli ulivi monumentali di cui all’art. 5 (Elenco degli ulivi e uliveti monumentali) della L.R. n. 14/2007 predisposto con Delib.G.R. 8 marzo 2011, n. 345, pubblicata sul BURP n. 41 del 22 marzo 2011.

Così pure la Delib.G.R. 24-11-2009 n. 2272

Adottata ad attuazione della legge regionale 10 giugno 2008, n. 13, “Norme per l’abitare sostenibile”, strumento essenziale per diffondere l’abitare sostenibile nelle città e nei territori della Puglia per promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, tra le proprie strategie di intervento prevede che “all’interno dell’obiettivo generale di tutela dell’ambiente – attuato attraverso la conservazione, la valorizzazione e l’incremento delle specie vegetali autoctone – si inserisce l’obiettivo specifico di salvaguardia degli alberi monumentali, che rappresentano veri e propri monumenti del paesaggio naturale, costituendo una parte integrante del territorio regionale” ed auspica un importante un approccio progettuale mirato al rispetto totale delle essenze vegetali autoctone presenti nell’area oggetto di intervento, che rappresentano tracce consolidate dello sviluppo specifico di una porzione di territorio, nonché dimostrino un buon adattamento all’ambiente in cui si inseriscono.

Fatte queste premesse, si riassumono di seguito gli specifici motivi per i quali la proposta di P.d.L. all’esame deve essere rigettata.

1. Incompatibilità del PDL con la presenza di un Uliveto Monumentale. Il carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta di ulivo possiede età plurisecolare deducibile dalle dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100, misurato all’altezza di centimetri 130 dal suolo; oppure nel caso di alberi con diametro compreso tra i 70 e 100 centimetri con particolari forme scultoree (forma spiralata, alveolare, cavata, portamento a bandiera, presenza di formazioni mammellonari); o ricostruendo la forma del tronco nel caso esso sia frammentato o slupato.

 

Come è possibile osservare il sesto è caratterizzato da una disposizione irregolare derivate da innesti eseguiti su oleastri spontanei, dalla presenza di substrato non idoneo alla piantumazione e dalla perdita di esemplari nel tempo. I sesti d’impianti risultano ampi in conseguenza oltre al terreno roccioso, anche dell’antica consuetudine della consociazione dell’ulivo con altre colture arboree o erbacee che garantivano all’agricoltore di ricavarne reddito in tutti i periodi dell’anno.

 

Il carattere di monumentalità, secondo normativa, è d’attribuirsi agli uliveti che presentano una percentuale minima del 60 per cento di piante monumentali all’interno dell’unità colturale, individuata nella relativa particella catastale (art.2 c.3 L.R. 14/2007).

 

All’interno del comparto 65, nel foglio 46, particelle 5 e 7, vi sono diversi ulivi monumentali non censiti. Alcuni di essi superano 100 di diametro all’altezza di 130 cm, la quasi totalità è di diametro compreso tra 70 e 100 cm all’altezza di 130 cm, di forma scultorea.

 

Nelle particelle limitrofe (foglio 46, ptc. 1107,1109) sono presenti 19 ulivi monumentali censiti ma esterni al comparto, pur essendo evidentemente l’uliveto unico (fonte Bollettino Ufficiale della Regione Puglia- n.41 del 22-03.2011).

 

Testimonianze dell’esistenza dell’uliveto sono già nel trattato “le Pergamene del Monastero Di S.Chiara…, n° 27, pp., 120-121” che fa ascendere al 1452 il bosco di ulivi . A riprova di quanto affermato si allega documentazione fotografica georeferenziata di un campione all’interno del comparto e nella zona in cui è prevista la costruzione delle villette residenziali (Allegato 1), perizia agronomica (Allegato 2), stralcio del libro – CITTA’ E MONASTERO I SEGNI URBANI DI NARDO’ (SECC. XI-XV – CONGEDO EDITORE del Prof. Benedetto Vetere (Allegato 3).

 

Gli uliveti monumentali sono sottoposti alle prescrizioni di cui al punto 4 dell’articolo 3.14 delle norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) come di sotto riportate.

 

3.10.4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1. Nell'”area di pertinenza”, si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1. dell’art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.1 dell’art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

– 1. ogni trasformazione della vegetazione forestale, salvo quelle volte al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvicolturali che devono perseguire finalità naturalisti che quali: divieto di taglio a raso nei boschi, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; tali pratiche devono essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

– 2. l’allevamento zootecnico di tipo intensivo (carico massimo per ettaro di 0,5 unità bovina adulta per più di sei mesi/anno);

– 3. nuovi insediamenti residenziali e produttivi;

– 4. escavazioni ed estrazioni di materiali;

– 5. discarica di rifiuti e materiali di ogni tipo;

– 6. realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con la sola esclusione della manutenzione delle opere esistenti e delle opere necessarie alla gestione del bosco.

 

 

2. Incompatibilità del PDL con la presenza di ulivi monumentali. Anche se l’intero uliveto non fosse riconosciuto come monumentale, l’intervento non sarebbe compatibile con la presenza degli ulivi monumentali e comporterebbe l’espianto di svariati alberi, alcuni tra essi monumentali.

 

La tutela della vegetazione arborea non può limitarsi alla sola salvaguardia della parte epigea degli alberi, ma deve, ovviamente riguardare l’intera struttura. La protezione degli apparati radicali costituisce un problema particolarmente grave in ambiente urbano. Le piante hanno spesso raggiunto a fatica un equilibrio con le difficili condizioni pedologiche e qualunque cambiamento apportato alla “rizosfera” può essere particolarmente traumatico. Poiché gli apparati radicali non sono visibili, il primo problema che ci si pone nella stesura di un regolamento del verde, in ambiente urbanizzato, al fine di proteggere gli apparati ipogei, è la definizione dell’area da rispettare. Quest’area prende il nome di ZPA (Zona di Protezione dell’albero, o zona di pertinenza dell’albero), che può assumere dimensioni molto variabili di caso in caso.

 

Come regola generale bisogna osservare che l’estensione degli apparati radicali superano quella della proiezione della chioma al suolo.

 

In molti regolamenti viene utilizzata una formula [ R =20 D ] che determina la ZPA in base al diametro del tronco della pianta considerata. Secondo questa formula la ZPA viene definita come un cerchio avente come centro la base del tronco e come raggio un valore pari ad 1 m ogni 5 cm di diametro del tronco ad 1.30 m di altezza. Questa formula va senz’altro applicata agli esemplari monumentali di interesse storico.

 

Nella ZPA devono essere vietati tutti gli interventi tali da causare deperimento o morte degli alberi, o comunque a mettere a rischio il normale sviluppo, quali:

 

– l’impermeabilizzazione del suolo all’aria e all’acqua, anche per costipamento, di superficie superiore al 50 % del ZPA;

– l’esecuzione di riporti, scavi e buche che comportino lesioni anche a una sola radice principale;

– parcheggio e transito di autoveicoli e mezzi meccanici;

– accumulo e stoccaggio di materiali edili;

– deposito o spandimento di sostanze tossiche (vernici, idrocarburi, cemento, acque di lavaggio, ecc);

– utilizzo della pianta come supporto di carrucole o argani, come palo per l’apposizione provvisoria di contatori o linee elettriche, ecc;

– operazioni di scavo e di modifica nel profilo del terreno;

 

 

Dovranno essere messe in opera tutte le azioni protettive necessarie alla tutela degli alberi; in pericolare dovranno venire erette le recinzioni atte a delimitare la ZPA e a proteggere gli alberi ed il terreno sottostante dai mezzi meccanici.

 

 

 

 

 

Come si può vedere dall’Allegato 4 e dalla tavola 14 prodotta dal proponente (sovrapposizione con le ortofoto, Allegato 5), non è possibile edificare se procedendo ad una significativa riduzione delle alberature presenti. L’affermazione del proponente di non procedere all’espianto di nessun albero (monumentale o no, parzialmente mitigata dal rapporto ambientale prodotto nella VAS dal quale sembra invece dedursi che l’espianto se pur limitato è possibile) non sembra plausibile. Non appare possibile, infatti, adattare il posizionamento delle villette in modo da rispettare i vincoli di distanza tra di esse e un minimo di distanza dal tronco che permetta di edificare senza sovrapporsi al tronco o alle radici. La fase di cantiere, infine, con i necessari scavi, livellamenti e passaggi di mezzi sembra assolutamente incompatibile con la preservazione del paesaggio.

 

P. Semenzato*, Un piano per il verde, pianificare e gestire la foresta urbana, Signumpadova Editrice 2003

* Professore di Selvicoltura urbana – Facoltà di Scienze Agrarie Università di Padova

 

3. Incompatibilità del PDL con la preservazione del paesaggio. Le volumetrie richieste e la tipologia delle costruzioni, a due piani per un’altezza complessiva di 7.5 metri, trasformeranno la foresta di ulivi in un insediamento urbano alberato.

 

Il PdL non tutela affatto il paesaggio ma lo sconvolge inesorabilmente, snaturandone irreversibilmente la sua identità. Il PdL trasforma un uliveto monumentale in un villaggio turistico con degli ulivi monumentali.

 

La realizzazione delle strutture con la massima riduzione dell’impatto ambientale (efficienza energetica, recupero e risparmio di acqua, integrazione architettonica nella tradizione locale) appare un elemento marginale nel bilancio costi–benefici complessivo. Nulla da eccepire circa la virtuosità di queste iniziative, che tuttavia, pur rappresentando il futuro virtuoso dell’edilizia, tendono a distrarre l’attenzione dal paesaggio costituzionalmente tutelato .

 

L’obiettivo strategico fondamentale del PPTR – Puglia è (obiettivo 0) attivare la produzione sociale del paesaggio (…); (obiettivo 8) valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi.

 

Appare di fondamentale valore strategico dare profondità territoriale al turismo, creando sinergie con l’entroterra e magari puntando al recupero dell’edificato esistente (centri storici).

 

I paesaggi storici costituiscono una risorsa per il mondo rurale e per l’intera collettività. Purtroppo la perdita di legami con la tradizione contadina si traduce nell’incapacità di riconoscere i paesaggi storici, un’incapacità che non riguarda solo la popolazione, ma ancor più, e in modo preoccupante, coloro che dovrebbero essere deputati alla loro salvaguardia. Se una popolazione non è più in grado di riconoscere i segni identitari del paesaggio, non avrà alcun incentivo alla loro conservazione. La conservazione della propria cultura diverrà solo un ingombrante fardello in grado di limitare lo sviluppo economico.

 

I veri agricoltori, come hanno messo in evidenza, ricerche di economia cognitiva, non hanno mai finalità esclusivamente reddituali: il senso di responsabilità nei confronti della propria comunità o del prossimo sono alla base di comportamenti che risulterebbero altrimenti inspiegabili. Per la conservazione di un muretto a secco possono non bastare gli incentivi economici, se il coltivatore non ne riconosce per primo l’importanza culturale.

 

Un’altra condizione molto importante sarà l’individuazione di soglie di trasformabilità che consentono di adeguare i paesaggi del passato alle moderne esigenze colturali.

 

Il paesaggio come base per l’agricoltura e il turismo che sono le due principali leve economiche di Nardò, dove il concetto di qualità è inteso come fattore di competitività, ma non si tratta della sola qualità dei prodotti/servizi, ma di una qualità integrale che associa ogni prodotto/servizio al suo paesaggio assicurandone l’unicità e quindi producendo un valore aggiunto non replicabile al di fuori di Nardò che mai nessuno potrà copiarci (e pertanto al riparo dagli effetti negativi della globalizzazione).

 

Un ulteriore importante aspetto è il nesso che lega il paesaggio alla percezione della qualità dei prodotti: alcuni studi dell’Univ. Di Padova hanno messo in evidenza che alcuni paesaggi agrari storici hanno una forza evocativa talmente rilevante da modificare la stessa percezione del gusto dei prodotti.

 

La possibilità di poter impiegare menzione speciale “Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia”, che può essere utilizzata da tutti i produttori di olio extravergine ottenuto da drupe provenienti da ulivi e uliveti monumentali, va esattamente in questo senso.

 

Altro nemico dei paesaggi rurali storici oltre alla omologazione tecnologica e produttiva, è una sorta di omologazione naturalistica che fa della rinaturalizzazione del territorio il cardine delle azioni di rilevanza paesaggistica in molte aree rurali.

 

M. Agnolotti (a cura di), Pesaggi rurali storici – per un catalogo nazionale – Laterza 2011 p. 142 – 144

 

 

 

4. E’ infine dubbia la ricaduta economica sulla città di Nardò. Il 70% delle costruzioni è costituito da villette bifamiliari tra i 125 ei 150 mq che appaiono più della tipologia di villette di lusso a vendere che da affittare per uso occasionale. Solo l’albergo previsto sembra infatti poter soddisfare in maniera duratura la necessità di fornire alloggio ai turisti. Tuttavia la strada prevista dal PdL non appare coerente con le previsioni del PPTR e del PTCP di aumentare le strutture ricettive attraverso la ristrutturazione di masserie diffuse sul territorio. Encomiabile sarebbe stato partire dalla ristrutturazione della limitrofa masseria Sarparea-De Pandi, oggi in stato di abbandono, che potrebbe fornire le volumetrie necessarie ad una discreta ricettività turistica, senza creare nuove strutture, nuovi cantieri e distruggere alberi.

 

 

 

CONCLUSIONI

 

La destinazione urbanistica del comparto n. 65 risulta obsoleta, alla luce del nuovo quadro di conoscenza (PPTR), della legge 14/2007 e delle nuove sensibilità culturali.

 

Per quanto il piano di lottizzazione si ponga l’obiettivo principale di realizzare una struttura residenziale caratterizzata dal segno della sostenibilità territoriale, questo obiettivi specifico non pare che possa essere ragionevolmente raggiungibile.

 

Il proposto Pdl ricade in un’area caratterizzata da un oliveto monumentale (sensu L.R. Puglia n. 14/2007), essendo oliveto, per definizione testuale, un terreno coltivato o piantato a olivi, l’oggetto di tutela è questo insieme inscindibile dato dal terreno e dagli alberi.

 

A ragion di logica, il proposto Pdl non risulta pertanto integrabile nell’oliveto senza farne perdere l’essenza agricola e paesaggistica.

 

Tale contesto e pertanto da tutelare ai sensi della L.R. Puglia n. 14/2007.

 

 

 

Tutto quanto sopra esposto e premesso, il Comitato per la Tutela del Paesaggio di Nardò,

 

CHIEDE

 

Il rigetto dell’istanza in oggetto.

 

Nel contempo, attesa la indiscutibile presenza di alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità previste dalla L.R. 14/2007, che appaiono essere in numero sufficiente per il riconoscimento della monumentalità dell’intero uliveto, il sottoscritto Comitato

 

CHIEDE

 

Che gli Uffici/Enti in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, vogliano avviare la procedura prevista dalla L.R. 14/2007 all’art. 2 co. 3, previo sopralluogo e accertamento del numero delle piante aventi le predette caratteristiche e con sospensione, nelle more di tale accertamento, del procedimento amministrativo di approvazione del Piano di Lottizzazione.

 

Si chiede sin da ora, che, a norma degli artt. 7 e 9 della L. 241/1990 e s.m.i. lo scrivente Comitato sia informato del seguito del procedimento allo scopo di esercitare il proprio diritto di intervento a tutela dell’interesse pubblico e diffuso da esso rappresentato.

 

Nardò, 18/08/2011

 

Il Comitato per la tutela del paesaggio di Nardò

Il Presidente

Dott. Francesco Muci

 

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