Numerosi concittadini si stanno recando in questi giorni presso la sede di Avvocatideiconsumatori Nardò, sita in Via Aldo Moro n. 34, per richiedere informazioni circa la pretesa di pagamento, avanzata tramite avviso bonario, da parte del Consorzio di Bonifica dell’Arneo, per il contributo di bonifica (codice 630) che grava su tutti gli immobili (terreni, fabbricati, reti, opifici) ricadenti nel comprensorio di bonifica.

 

Di fronte alle suddette richieste di pagamento, l’Associazione che a Nardò tutela i diritti dei consumatori e degli utenti si chiede, anzitutto, se le somme in questione pretese corrispondono a servizi erogati dal consorzio, oppure se si tratta di un balzello finalizzato solo a mantenere strutture, come i consorzi appunto, che hanno perso la loro funzione originaria.

Riteniamo – affermano le Responsabili dell’Associazione, Moira EPIFANI e Monica RAHO – non tollerabile che un cittadino debba pagare un contributo di bonifica, ove non venisse fatta, ad esempio, neppure la pulizia dei canali e che su di un fabbricato si debba pagare, oltre al tributo comunale, anche quello consortile.

Avvocatideiconsumatori Nardò ha sempre sostenuto la illegittimità della tassa emessa dai consorzi di bonifica. Occorre fare ricorso dinanzi alle Commissioni Tributarie, tale tassa costituisce ormai un retaggio del passato, che continua ad essere richiesta solo al fine di recuperare delle somme.

Per l’applicazione del contributo di bonifica, necessita una razionale individuazione dell’area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici, a seconda della collocazione dell’immobile. Tradotto: sono annullabili quelle cartelle di pagamento nel caso in cui l’edificio o il terreno per i quali viene chiesta la tassa non ricevano benefici dall’attività di pulizia di fossi e canali.

Vi è, così, da considerare se il contributo di bonifica sia nullo e non dovuto, ove i consorzi di bonifica lo addebitassero senza averne il potere per assenza insanabile del beneficio. Il beneficio, assieme all’inserimento dell’immobile nel comprensorio di bonifica ed alla titolarità in capo al contribuente, è uno dei tre presupposti della sussistenza del potere impositivo. Il beneficio è il vantaggio diretto e, quindi, di natura fondiaria che l’immobile tassato ha conseguito in ragione causale delle opere, eseguite e/o manutenute, da parte del consorzio di bonifica. Se, ad esempio, non si è ricevuto alcun beneficio prodotto, oppure se le opere eventualmente effettuate fossero state finanziate totalmente con contributi dello Stato, della U.E. e della Regione, la pretesa di pagamento sarebbe, chiaramente, nulla.

Continuando, l’avviso di pagamento inviato dal Consorzio di Bonifica dell’Arneo e notificato in questi giorni tramite posta ordinaria ai nostri concittadini, è un tentativo bonario di riscuotere il tributo risparmiando soldi dal bilancio. Recapitato in busta semplice, non ha nessun valore ai fini esecutivi. Solo in futuro e, una volta ricevuta la cartella esattoriale, il contribuente può proporre ricorso se non venisse messo nelle condizioni di comprendere come sia stato liquidato l’ammontare del contributo preteso, qualora il titolo non lo specificasse non solo in relazione ai presupposti legali ma anche, e soprattutto, in relazione al concreto sviluppo del calcolo. La cartella di pagamento non può limitarsi a delle generiche indicazioni catastali degli immobili, assoggettandoli alla contribuzione, senza indicare le opere che hanno beneficiato l’immobile da cui si è generata la spesa, il totale lordo della spesa sostenuta, la quota parte (al netto di quella finanziata con contributi pubblici) dell’ammontare imponibile della spesa da ripartire, il totale (divisore) della platea degli immobili assoggettati alla contribuzione da ripartire, la quota parte (dividendo) a carico del contribuente sulla base dell’indice riferito ai suoi immobili.

E’, così, posta in discussione (tenuto conto che il Consorzio è un ente pubblico competente alla imposizione di tributi speciali – come quello di bonifica e irriguo – e, come tale, rientrante nella sfera della P.A.) la validità e legittimità dell’addebito, in relazione ai generali principi di motivazione delle imposizioni tributarie, se ci si trovasse di fronte a casi di estrema sinteticità ed omessa esposizione dell’analitica determinazione dell’imposizione, anche in considerazione del fatto che nessuna altra attività di ricerca, consultazione di documenti e di elaborazione può e deve essere, anche in futuro, richiesta al contribuente, il quale deve poter attingere con completezza tutti gli elementi dell’imposizione dell’atto impositivo stesso che, nel caso degli avvisi di pagamento in questione, sarebbero già alquanto scarni. Né, ai fini della conoscibilità legale del contribuente, può invocarsi la legittimità formale degli atti e/o la loro corretta adozione (piano di classifica, piano di riparto, bilancio preventivo, ruolo) per escludere l’ente impositore dall’obbligo della motivazione o accertamento.

L’Associazione Avvocatideiconsumatori di Nardò, con sportello aperto al pubblico ogni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 in Via Aldo Moro n. 34, mette a disposizione dei soci la propria consulta giuridica per derimere questa questione.

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono inviare una mail all’indirizzo federnardo@gmail.com.

Avvocatideiconsumatori Nardò

I Responsabili

( Moira EPIFANI e Monica RAHO )

 

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