​​​​In riferimento all’oggetto, abbiamo avuto già occasione di esprimere riserve in relazione alla condotta procedurale tenuta dai competenti uffici del Comune.

 

​Di seguito ad una valutazione più approfondita, ci pregiamo, con la presente, formalizzare ed esplicitare, nell’interesse generale della collettività, le motivazioni, che corroborano, a nostro avviso, abbondantemente, la revoca in autotutela dei seguenti atti:

 

i) Determinazione n. 356 del 23/05/2014 aggiudicazione definitiva MYDAS Società Cooperativa S.r.l.

 

E degli atti presupposti poiché palesemente illegittimi e segnatamente:

 

a) Avviso pubblico (Bando di Gara) in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.03.2014

b) Verbali di gara;

c) Determinazione n.186/14 di approvazione del Bando prima citato.

 

Il Bando di gara cennato, da intendersi qui trascritto integralmente e, che si da per presupposto e noto, risulta viziato da violazione di legge, in quanto nel richiamare il disposto di cui all’art. 125 co. 11 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006 s.m.i. se ne discosta radicalmente prevedendo come forma di pubblicità esclusivamente la pubblicazione sul sito istituzionale del comune, contrariamente alla previsione normativa citata che prescrive: “per Servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro (..) l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (…) individuati sulla base di una indagine di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante”

 

Tale vizio non risulta sanabile e mina radicalmente principi inerenti la libera concorrenza dei mercati e soprattutto la trasparenza e l’imparzialità dell’agire amministrativo, presidiate oltretutto dalla suprema carta costituzionale oltre che dal Trattato UE.

 

Sul punto, incidentalmente, ci sia consentito richiamare la pronucia T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 18/08/2004, n. 7763 “… una volta accertata la necessita’ della gara, nessuna efficacia puo’ riconoscersi ad una pubblicazione non contemplata come idonea forma di pubblicita’ ovvero posta in essere ad altri fini. Tali considerazioni valgono, a parere del Collegio, anche per gli appalti sotto – soglia, in quanto la pubblicita’ prescritta in materia di bandi persegue in entrambi i casi il fine di rendere possibile un sufficiente grado di conoscibilita’, tale da consentire la massima competitivita’ possibile tra i soggetti aspiranti ad acquisire la posizione contrattuale di controparte dell’Amministrazione Pubblica. Si pensi ad esempio a quanto ad esempio prescritto dal D.P.R. n. 573 del 1994 – recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario – circa la pubblicita’ dei bandi di gara, che deve avvenire con modalita’ specifiche individuate dalle stesse Amministrazioni aggiudicatrici (artt. 5 e 6 in particolare). Anche le gare non soggette al vincolo comunitario richiedono in definitiva forme di pubblicita’ specifica e adeguata, di talche’, ove l’Amministrazione abbia eluso la procedura concorrenziale, e le relative forme di pubblicita’, non puo’ invocare alcuna forma di conoscenza legale.”

 

Ed ancora sebbene in via analogica, sempre in tema di pubblicità di procedure di gara ci pare illuminante il Parere di Precontenzioso n. 59 del 25/03/2010 – rif. PREC 118/09/S d.lgs 163/06 dell’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici

La mancata pubblicità delle sedute di gara rileva sempre come vizio della procedura, senza che occorra dimostrare una effettiva lesione della par condicio tra i concorrenti, trattandosi di un aspetto della selezione posto a tutela non solo della parità di trattamento dei partecipanti alla competizione ma ancor prima dell’interesse pubblico all’imparzialità e alla trasparenza dell’azione amministrativa.

 

L’ anomalia evidenziata appare ancor più grave in relazione alle seguenti circostanze:

– i servizi di che trattasi si inseriscono all’interno modello di gestione SAC Sistemi ambientali e culturali per l’attuazione dell’Azione 4.2.2. e dell’azione 4.4.2 del PO FESR Puglia della Regione Puglia e quindi avrebbero meritato una più felice interpretazione delle norme poste a presidio della concorrenza e dell’imparzialità amministrativa proprio in omaggio ai principi ispiratori della normativa comunitaria cui il bando si inserisce di diritto.

– Inoltre negli atti presupposti e conseguenti al bando de quo non vi è traccia, se non marginalmente, alla condivisione dell’iter promosso con gli altri comuni compartecipi della “gestione SAC”.

– Ci è apparsa singolare, altresì, per quanto astrattamente possibile, attesa la natura di lex specialis del Bando, il ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa calata nell’alveo di una procedura di affidamento in economia, un ibrido tra la ricerca di semplificazione e quella di completezza resa ancor più strana dalla “segretazione di fatto” della procedura.

Siamo certi che associazioni di professionisti ed altri operatori interessati a partecipare a siffatta procedura stanno determinandosi a promuovere azioni giudiziarie di tutela, ma ci piace pensare caro Sindaco, che al di là di qualsiasi strumentalizzazione politica, previa rilettura pacata e asettica della procedura, qui gravata, alla luce delle succitate motivazioni, lei saprà consigliare all’ufficio procedente, nella qualità di stazione appaltante del comune Capofila del SAC la strada della revoca in autotutela qui invocata.

 

Con deferenza

​​​​​​Per NOI PER NARDO’

 

​​​​​​ Mino Natalizio

 

​​​​​​ Paolo Maccagnano

 

 

​​​​​ Per Comunità Militante Andare Oltre

 

​​​​​​ Gianluca Fedele

​​​​​​

Pippi Mellone

 

 

​​​​​​Per Associazione Portoselvaggio Terra Nostra

 

​​​​​​ Vincenzo Candido Renna

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Ultimo aggiornamento: 02/01/2025
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