Il TAR di Lecce sospende, ancora una volta, le decisioni del Comune di Nardò sul rilascio di nuove concessioni demaniali per realizzare stabilimenti balneari.

 

I fatti. Numerosi imprenditori avevano presentato domande di concessioni demaniali per realizzare stabilimenti balneari sulla costa di Nardò, da tempo priva di tali strutture.

L’Amministrazione, però, già nell’ottobre 2011, aveva sospeso tutte le domande, annunciando che le avrebbe istruite attraverso dei bandi che avrebbe pubblicato nel 2015.

Le società Oasi, Kaikko e Pagano, rivolgendosi all’avv. Paolo Gaballo, impugnavano al TAR Lecce questa decisione, in quanto, rinviando le nuove concessioni a dei bandi, pregiudicava fortemente il loro interesse economico ad investire nel territorio.

Il TAR accoglieva i ricorsi, stabilendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto istruire le tre domande senza bandi, ma solo in base alla procedure prevista dall’art. 37 del codice della navigazione: pubblicazione della domanda (il cosiddetto “rende noto”), termine per presentare domande concorrenti, valutazione delle domande concorrenti.

Sia pur con ritardo, il Dirigente pubblicava il “rende noto” relativo alle domande delle società, assegnando 45 giorni per presentare domande concorrenti a tutti coloro che aspiravano alle medesime concessioni. Quanto alle domande di Kaikko e Oasi, nessuno presentava domande concorrenti; sicchè queste società risultavano le uniche aspiranti alle concessioni richieste. Quanto alla domanda di Pagano, venivano presentate solo due domande concorrenti.

Sennonchè, lo scorso 12 giugno, il Dirigente comunale, ing. Piero Formoso, supportato dal parere di un noto legale leccese, decideva di ritirare i tre “rende noto”, annunciando che le concessioni sarebbero state rilasciate a seguito dei bandi pubblici previsti dalla nuova Legge regionale in materia di demanio, entrata in vigore lo scorso mese di aprile.

Per effetto di questa decisione, le tre società avrebbero dovuto partecipare ad una nuova gara,  concorrendo con altri potenziali aspiranti alle concessioni demaniali.

Le tre società, ritenendosi gravemente pregiudicate, impugnavano la decisione al TAR Lecce.

Nei ricorsi, il legale delle società evidenziava che i bandi previsti dalla nuova Legge Regionale non potevano essere applicati alle domande delle tre società, in quanto non era in vigore al momento della loro presentazione. Inoltre, già la pubblicazione dei tre “rende noto” aveva garantito il rispetto dei principi di concorrenza e pubblicità in materia di rilascio di concessioni demaniali.

Il Dirigente e il legale del Comune, il giorno prima dell’udienza, pubblicavano il bando per l’assegnazione delle nuove concessioni demaniali.

Con tre ordinanze pubblicate questa mattina, però, la I Sezione del Tribunale amministrativo leccese (Presidente A. Cavallari) ha accolto le istanze cautelari avanzate dalle tre società.

In particolare, il TAR, accogliendo le tesi dell’avv.to Gaballo, “ritenuta la sussistenza del fumus di fondatezza” dei ricorsi, ha sospeso l’efficacia della decisione del Dirigente, stabilendo che le domande non possono essere istruite attraverso i bandi della nuova legge regionale, in quanto era già stato pubblicato il “rende noto”, “normativa vigente al momento della presentazione delle domanda e comunque idonea a garantire la comparazione delle domande formulate dai più aspiranti alla concessione, resi a conoscenza dell’iniziale istanza attraverso la pubblicazione della stessa”. Il TAR ha anche condiviso le ragioni d’urgenza manifestate in giudizio dalle società, ritenendo “sussistente anche il periculum in mora necessario ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, avendo parte ricorrente urgenza di ottenere una decisione sull’istanza a suo tempo formulata, così da potere eventualmente espletare in tempi rapidi l’attività per la quale la concessione demaniale è stata richiesta”.

La decisione del TAR di Lecce riveste particolare importanza, in quanto è la prima pronuncia sulla nuova Legge Regionale n. 17 del 10 aprile 2015 in materia di demanio marittimo.

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Ultimo aggiornamento: 02/01/2025
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