Questa Associazione ha avuto notizia dell’avvenuto accoglimento del ricorso presentato dalla Ditta Oasi Sarparea s.r.l. di cui all’oggetto, avverso la deliberazione della Giunta regionale n. 3001 del 27/12/2012,

con cui non è stato rilasciato al Comune di Nardò il parere paesaggistico di cui all’art. 5.03 delle NTA del PUTT/p e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, con particolare riferimento al parere della Sovrintendenza BAP n. 4149 del 5/3/2010, per il Piano di Lottizzazione del Comparto 65 in Nardò, loc. S. Isidoro.

 

Con la sentenza innanzi citata il Giudice Amministrativo ha censurato il provvedimento regionale per due ordini di motivi:

– uno di merito, rispetto al quale il Collegio si è spinto fino a sostituirsi all’Autorità Amministrativa nella valutazione circa il più o meno corretto inserimento dell’ipotesi progettuale nel contesto paesaggistico ed affermando che “le unità insediative sono state progettate per ‘scomparire’ tra le varie piante di ulivo” e che il progetto “non incide in maniera particolarmente significativa sull’intorno esistente” operando una valutazione di merito sulla discrezionalità tecnica adottata dalla P.A., preclusa al Giudice Amministrativo.

– altro, di legittimità, in base al quale il TAR ha ravvisato un difetto istruttorio e motivazionale “avendo l’Amministrazione affermato il presunto contrasto con l’assetto idrogeologico dell’area, in assenza di adeguata istruttoria sul punto”.

La sentenza è illogica e si auspica che le Amministrazioni in indirizzo, ciascuna per i profili di propria competenza, propongano gravame nei termini di legge, per sostenere la correttezza del loro operato e riaffermare il superiore interesse alla tutela paesaggistica ed ambientale sacrificato dalla decisione di cui si discute per venire incontro a logiche privatistiche di interesse economico e commerciale.

D’altronde la sentenza nulla dice in ordine al parere rilasciato dalla Sovrintendenza, in cui pure sono stati evidenziati profili di contrasto paesaggistico del piano in esame.

Esemplare è in proposito altra vicenda decisa dal TAR di Bari (sent. 5105/2005), con integrale conferma del Consiglio di Stato (sent. 468/2013), in cui è stato affermato il principio della preminenza dell’interesse paesaggistico alla tutela del paesaggio ulivetato, che caratterizza il territorio pugliese.

In tali ultime decisioni, relative a situazione del tutto analoga in loc. Savelletri, viene evidenziata “l’invadenza del progetto turistico sull’ecosistema esistente, imperniato su una schiera uniforme di ulivi plurisecolari che, come peraltro è notorio, caratterizzano in modo assolutamente tipico una vasta area della campagna pugliese” e che “ciò che rileva è come la cornice integrata del decisum amministrativo fornisca un affresco dei luoghi, del loro rilievo paesaggistico e culturale, del drammatico impatto che l’insediamento turistico avrebbe sul loro volto nient’affatto scalfito dalle deboli contestazioni della ricorrente”.

La giurisprudenza, inoltre, indiscutibilmente ha più volte affermato che nei pareri di carattere paesaggistico ed ambientale “l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità tecnica censurabile solo per macroscopici vizi logici, per errori di fatto o per travisamento dei presupposti” ( Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2008 n.561; idem, 30 gennaio 2004 n. 316, 468/2013, cit.).

Nel caso in esame la Regione ha dato adeguata contezza delle esigenze di tutela ambientale giustificative dell’opposto diniego, laddove è stato evidenziato che “l’intervento prevede la realizzazione di volumi edilizi ……in un contesto rurale di alta valenza paesaggistica connotato dalla consistente presenza di alberature d’ulivo significative per età, dimensione e testimonianza storica” che costituiscono “nell’insieme, un ambito significativo da un punto di vista identitario e paesaggistico…..”; che l’intervento “risulta impattante rispetto al contesto di riferimento in quanto la consistenza delle opere previste inevitabilmente comporta lo stravolgimento del’assetto geomorfologico esistente e interferenze con l’assetto botanico-vegetazionale introducendo un diverso uso del suolo e una eccessiva pressione antropica”.

Tutto ciò è confermato altresì dal parere negativo della Sovrintendenza BAP di LE-BR-TA n. 4149 del 05/03/2010, in ordine al quale la sentenza del TAR Lecce nulla ha rilevato.

E’ innegabile che l’intera zona sia contrassegnata dalla presenza di una moltitudine di ulivi secolari che tipizza i luoghi nella loro specificità sì da farne un “unicum” di bellezza e di patrimonio naturale, rendendo necessariamente del tutto non compatibile con le previsioni progettuali.

Il sottoscritto in nome e per conto di questa Associazione ritiene inoltre illogico ed aberrante il ragionamento, portato avanti dalla Soc. ricorrente e fatto proprio dal TAR, della possibilità che le unità abitative in progetto si inseriscano, scomparendo nell’uliveto secolare de “la Sarparea” senza che gli alberi di ulivo ne subiscano danni, tagli o peggio estirpazione.

Basta infatti una semplice sovrapposizione degli elaborati progettuali con un’aerofotogrammetria per verificare che le villette tra un olivo e l’altro non ci stanno, a meno di voler considerare l’albero limitatamente al suo tronco e senza considerare la necessità che non siano compromessi neppure l’apparato radicale e la chioma.

Vale in margine, ma non infine alla questione che merita una assoluta considerazione per l’inestimabile valore del contesto di cui si parla, ricordare gli episodi incendiari che hanno nel tempo, anche recente, attentato alla interita di un patrimonio di storia e di cultura che è necessario tutelare e sottrarre ad usi impropri che negano l’evidenza e fanno violenza a ogni previsione programmatoria di sviluppo.

Si chiede inoltre che le Autorità in indirizzo, ed il Corpo Forestale dello Stato in particolare, controllino e verifichino il censimento degli ulivi secolari e monumentali presenti nell’uliveto affinchè sia garantito l’inserimento negli elenchi di tutte le piante aventi le caratteristiche previste dalla L.R. 14/2007 e se ne tuteli l’integrità, attesa la prospettiva che siano essi a “scomparire” in mezzo alle villette in progetto.

In fede.

Avv.Cosimo Manca

ITALIA NOSTRA Salento Ovest

Via Garibaldi Porto Cesareo

tecnolegal@libero.it

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Ultimo aggiornamento: 02/01/2025
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