Importanti novità in materia di separazioni e divorzi. È entrata in vigore il giorno 11 novembre 2014 la legge 162/2014 (conversione del decreto legge 132/2014) che ha ad oggetto “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.
La legge introduce diversi istituti volti alla cosiddetta degiursdizionalizzazione del contenzioso civile: si tratta della possibilità di spostare la competenza da un giudice ad un altro organo non giudiziario, perlopiù amministrativo. Il governo centrale punta a rendere sempre più veloce e snello il processo civile, riducendo il carico di lavoro dei giudici e favorendo negoziazioni e arbitrati. In questo modo sarà possibile intervenire anche per ridurre le cause civili arretrate e evitare intoppi che sono all’ordine del giorno.
In particolare la legge 162/2014 prevede nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, ricorrendo a strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie.
I presupposti per la richiesta di divorzio, previsti dalla legge 898/1970, rimangono invariati.
La prima novità introdotta dalla legge 162/2014 è la “Procedura di negoziazione assistita da un avvocato” a cui si ricorre per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio, con procedimenti diversi a seconda dei casi.
I coniugi che intendono seguire la nuova procedura devono rivolgersi ad un avvocato, uno per parte, che verifichi la sussistenza dei presupposti di legge e che si occupi di tutti gli adempimenti normativi previsti. L’accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali.
In assenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di grave handicap o economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto in seguito alla negoziazione è trasmesso al Procuratore della Repubblica, che, dopo aver valutato l’assenza di irregolarità, rilascia agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti previsti dalla legge.
In presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, a valutare l’accordo è lo stesso Procuratore, che lo autorizza solo nel caso in cui venga tutelato l’interesse dei figli. In caso contrario, il Procuratore lo trasmette al Presidente del Tribunale che, entro 30 giorni, provvede a convocare le parti.
Gli avvocati dovranno poi trasmettere, entro 10 giorni, l’accordo all’Ufficiale dello Stato civile del comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto.
Un’altra possibilità è quella di comparire direttamente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile (ovvero il sindaco) del comune di residenza di una delle parti, o del comune in cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. In questo caso la presenza degli avvocati è facoltativa e i costi sono molto contenuti: è sufficiente versare sedici euro a titolo di diritti di segreteria.
Questa modalità semplificata può essere seguita solo in assenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere un’attenta riflessione sulle decisioni, è previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, a distanza di almeno 30 giorni.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici dei Servizi Demografici di via Pantaleo Ingusci e fissare un appuntamento contattando i seguenti numeri telefonici: 0833/ 8388 07-08-12-13 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00).