In un periodo di crisi, in cui gli Enti competenti per la riscossione delle imposte sono fortemente criticati per i loro comportamenti troppo rigidi ed inflessibili verso i contribuenti, anche la Commissione Tributaria di Lecce “bacchetta” l’Agenzia delle Entrate e sospende gli avvisi di accertamento inviati per i terreni edificabili.

 

I fatti. Nell’anno 2012, una disoccupata di Nardò riceveva in donazione un terreno classificato come edificabile dal Piano regolatore generale.

L’agenzia delle Entrate riteneva che il valore del terreno dichiarato nell’atto di donazione era inferiore a quello reale e, quindi, che la beneficiaria doveva pagare allo Stato ulteriori imposte di registro, ipotecarie e catastali per migliaia di euro.

La beneficiaria del terreno non ci stava e chiedeva più volte all’Agenzia delle Entrate di ritornare sui suoi passi, sia perché disoccupata e, quindi, non in grado di pagare le ulteriori imposte, sia perché, a suo avviso, la richiesta dell’Agenzia delle Entrate era priva di ogni fondamento.

Quest’ultima, però, non ritornava sui suoi passi, costringendo la disoccupata a rivolgersi all’avv. Paolo Gaballo, che impugnava innanzi alla Commissione tributaria di Lecce l’avviso di rettifica con cui l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto il pagamento delle maggiori imposte.

Nel ricorso il legale evidenziava che il valore del terreno indicato nell’atto di donazione era congruo e corretto, in quanto si trattava di un lotto intercluso, ubicato, peraltro, in una zona periferica priva di opere di urbanizzazione (strade, fogna, acqua e pubblica illuminazione).

Inoltre, il valore dichiarato nell’atto di donazione corrispondeva a quello stabilito dal Comune nelle delibere approvate per determinare i valori dei terreni classificati edificabili dal Piano regolatore generale approvato nel 2002.

Nella giornata di ieri, la Commissione tributaria di Lecce, accogliendo le tesi sostenute in giudizio dall’avv. Gaballo, ha sospeso l’efficacia dell’avviso notificato dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati i motivi di diritto indicati nel ricorso.

Per effetto di tale decisione, la disoccupata neretina non sarà costretta a versare alcuna somma allo Stato.

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